Riproposizione in appello delle questioni assorbite e obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 7994 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’appellato che sia risultato integralmente vittorioso in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale: ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992, l’onere di espressa riproposizione riguarda soltanto le questioni e le eccezioni non accolte su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato, e non quelle respinte, per le quali l’unica alternativa è l’impugnazione o l’acquiescenza con formazione del giudicato interno. La declaratoria di assorbimento, proprio o improprio, esige la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano; in difetto, si configura omissione di pronuncia e la decisione sul punto è nulla. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla violazione del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., nelle sole ipotesi di mancanza, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà o motivazione perplessa e incomprensibile.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale nei confronti di un consorzio, l’Amministrazione finanziaria emetteva cinque avvisi di accertamento per gli anni dal 2006 al 2010, recuperando maggiori IRES e IVA su costi ritenuti inesistenti e maggiori ricavi, nell’ambito di un presunto sistema fraudolento basato sull’interposizione di società cooperative fittizie facenti parte del consorzio.
La CTP di Brescia accoglieva il ricorso, ritenendo non provata la fittizietà delle cooperative e la riferibilità dei relativi ricavi al consorzio. La CTR della Lombardia accoglieva l’appello dell’Ufficio, rilevando la mancata pronuncia della CTP sul recupero dei ricavi da indagini bancarie, la grave insufficienza motivazionale e dichiarando assorbiti gli ulteriori rilievi non trattati. Il consorzio ricorreva in cassazione con nove motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che denunciava nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., è rigettato. La Corte ribadisce che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al “minimo costituzionale” dell’art. 111, comma 6, Cost., nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà manifesta e irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza.
Anche il secondo motivo è rigettato. La censura di omesso esame di un fatto decisivo riguarda un preciso accadimento storico-naturalistico, non la valutazione delle prove: la ricorrente lamentava in realtà l’omesso esame della documentazione comprovante l’effettività delle operazioni, profilo estraneo al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte accoglie invece i motivi dal terzo al nono, che denunciano omessa pronuncia su questioni espressamente riproposte in appello. Il passaggio centrale riguarda l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992: l’onere di specifica riproposizione si riferisce all’appellato e non all’appellante, e concerne solo le questioni non decise perché ritenute assorbite, non quelle respinte. Poiché il consorzio era risultato totalmente vittorioso in primo grado, non era necessario l’appello incidentale: era sufficiente la mera riproposizione.
La CTR aveva dichiarato assorbiti gli ulteriori rilievi senza spiegazione. La Corte ricorda che l’assorbimento, proprio o improprio, implica comunque la specifica indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che lo giustificano; in mancanza, si configura omissione di pronuncia con nullità della decisione sul punto.
La sentenza è quindi cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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