La riqualificazione giuridica del fatto non viola la correlazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 8793 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, avverso una sentenza di doppia conforme, si limiti a contestare la riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito, senza allegare un concreto vulnus alle prerogative difensive né specificare il vizio che determinerebbe la nullità ai sensi degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen.. La Corte territoriale, nel riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale) in luogo dell’art. 73 dello stesso decreto (guida senza patente durante la sottoposizione alla misura), non opera alcuna mutazione del fatto ascritto, che resta identico nei suoi connotati oggettivi e soggettivi. L’eventuale prescrizione maturata dopo la sentenza di appello può essere rilevata in cassazione solo se il ricorso sia ammissibile per altri motivi; la genericità delle censure rende il ricorso inammissibile e preclude la rilevabilità dell’eventuale causa estintiva.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che, confermando la pronuncia di primo grado del Tribunale monocratico di Palmi, lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, aggravato dall’aver cagionato un incidente stradale con feriti, nonché per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Nell’agosto del 2017, alla guida di un’autovettura, l’imputato, per sottrarsi a un controllo di polizia, aveva compiuto una manovra spericolata che aveva coinvolto altre due vetture, cagionando lesioni a quattro persone. Nel vano portaoggetti dell’auto era stata rinvenuta canapa indiana e le analisi avevano evidenziato la positività ai cannabinoidi.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva che il ricorso è complessivamente inammissibile per genericità e aspecificità delle censure. In particolare, il primo motivo, con cui si lamentava l’insufficienza probatoria rispetto allo stato di alterazione alla guida, si caratterizza per l’assenza di specifici argomenti contro l’univoca ricostruzione fattuale emergente dalle conformi decisioni di merito, che si saldano nel descrivere l’oggettività dell’incidente e l’assunzione di stupefacenti.

Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la Corte territoriale ha riqualificato il fatto originariamente ascritto ai sensi dell’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (guida senza patente durante la sottoposizione alla misura di prevenzione) nell’illecito di cui all’art. 75 dello stesso decreto (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale). Tale operazione non ha tuttavia comportato alcuna mutazione del fatto storico contestato, che è rimasto identico nei suoi elementi oggettivi e soggettivi. Il ricorso si limita pertanto a criticare la mera riqualificazione giuridica, senza indicare quale sarebbe stato il concreto pregiudizio per le prerogative difensive né il vizio che avrebbe determinato la nullità.

In relazione al terzo motivo, la mancata concessione delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivata dalle conformi decisioni con riferimento alla gravità dei fatti e alla pericolosità del soggetto, desumibile anche dai numerosi precedenti penali. Il quarto motivo, concernente la prescrizione, è infondato, poiché, all’epoca della pronuncia della sentenza di appello del 14 aprile 2022, il termine quinquennale non era ancora decorso, essendo consumati i fatti il 1° agosto 2017. La genericità dei motivi rende comunque preclusa la rilevabilità dell’eventuale causa estintiva sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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