Attività abusiva di parcheggiatore e irrilevanza della dazione di denaro (Cass. pen. Sez. 4 n. 8795 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992 è integrato dalla condotta di chi esercita, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, essendo già stato sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo. La dazione di denaro o altra utilità non è elemento costitutivo della fattispecie e la sua mancata allegazione non esclude la configurabilità del reato, che richiede il solo esercizio non autorizzato dell’attività. Il provvedimento del Questore impositivo del divieto di accesso, emesso ai sensi dell’art. 9, commi 1 e 2, d.l. n. 14/2017, non è disapplicabile dal giudice penale in assenza di vizi di legittimità della sua motivazione, che deve esporre le ragioni del pericolo per la sicurezza pubblica, valutabile come mero pericolo non richiedendosi un evento di danno.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in entrambi i gradi di merito per i reati di cui all’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017 e all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992, per aver violato il divieto di accesso a una zona di Milano, imposto dal Questore, dedicandosi all’attività abusiva di parcheggiatore. La Corte d’appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo sussistente l’elemento soggettivo del reato, in quanto il prevenuto aveva piena contezza del provvedimento, e l’elemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale, sulla base delle risultanze istruttorie che lo indicavano intento a fornire indicazioni per il parcheggio e a richiedere un compenso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, incentrati sulla pretesa illegittimità del provvedimento questorile e sulla mancata prova della dazione di denaro. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato come la dedotta carenza motivazionale e istruttoria del provvedimento amministrativo fosse stata prospettata ma non specificamente esposta, non emergendo profili di carenza di potere o vizi di legittimità dell’atto nei limiti del sindacato del giudice ordinario, che può giungere alla disapplicazione solo in presenza delle condizioni previste dalla legge. La Corte ha altresì precisato come gli elementi posti a fondamento del potere di veto fossero individuati nell’attività di molestie e richieste di denaro, idonei a fondare un mero pericolo per la sicurezza degli automobilisti, senza necessità di un evento di danno di natura estorsiva.

In merito alla censura sulla conoscenza della lingua italiana, la Corte ha osservato che la valutazione della contezza del provvedimento costituisce un profilo di merito, congruamente motivato dai giudici di appello, che avevano valorizzato la presenza in Italia da molti anni e le precedenti condanne per fatti analoghi.

Quanto all’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, la Corte ha richiamato il costante orientamento di legittimità, citando Sez. 7, n. 2884 del 2024, Sez. 7, n. 42035 del 2024, Sez. 7, n. 24209 del 2024 e Sez. 4, n. 91 del 2023, secondo cui la dazione di denaro non rappresenta un elemento costitutivo del reato, a nulla rilevando la sua effettiva corresponsione. L’antigiuridicità della condotta deriva dalla mancanza del provvedimento autorizzatorio, sicché è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa, sia nuovamente colto nell’atto di esercitare l’attività. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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