Messa alla prova: la revoca della patente spetta al Prefetto (Cass. pen. Sez. IV n. 4174 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che, in ragione dell’esito positivo della messa alla prova, dichiari ex art. 168-ter cod. pen. l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool e di guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, di cui all’art. 224, comma 3, cod. strada. Sussiste una differenza sostanziale tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dall’accertamento della penale responsabilità, e le ipotesi di cui agli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada, che legittimano l’applicazione del lavoro di pubblica utilità e lasciano al giudice, in deroga, la competenza sulla sanzione accessoria. La competenza ad applicare la revoca è pertanto del Prefetto, con conseguente annullamento senza rinvio della statuizione e trasmissione degli atti all’autorità amministrativa.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con sentenza del 5 luglio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente in ordine al reato di cui all’art. 186 cod. strada, estinto per positivo esito della messa alla prova. Il giudice ha contestualmente disposto la revoca della patente di guida.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il condannato, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 186 e 224 cod. strada: il giudice di merito avrebbe esercitato una potestà spettante al Prefetto. Poiché la messa alla prova comporta, in caso di esito positivo, l’estinzione del reato, in assenza di un positivo accertamento della penale responsabilità il potere di applicare la sanzione doveva essere riconosciuto in capo all’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando un consolidato orientamento di legittimità. Il giudice che dichiari l’estinzione dei reati di guida sotto l’effetto dell’alcool o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti per esito positivo della messa alla prova non può applicare la revoca della patente, poiché la relativa competenza appartiene al Prefetto.
Il percorso argomentativo muove da una distinzione strutturale. L’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento della penale responsabilità dell’imputato. Diversamente, le ipotesi previste dagli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, cod. strada — che legittimano l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità — lasciano al giudice, in deroga all’art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria.
La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 19369 del 07/05/2024 e, in senso conforme, Sez. IV n. 3717 del 24/01/2023; quanto alla sospensione della patente, Sez. VI n. 29796 del 25/05/2017, Sez. IV n. 39107 del 08/07/2016, Sez. IV n. 29639 del 23/06/2016 e Sez. IV n. 40069 del 17/09/2015.
Ne è derivato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, che viene eliminata. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Napoli per le determinazioni di competenza.
L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni hanno giustificato la redazione della motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 173, comma 3-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 168-ter c.p. – Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione