Risarcimento danni da provvedimento illegittimo: onere della prova a carico del ricorrente (TAR Puglia n. 217 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per l’adozione di provvedimenti illegittimi, il risarcimento del danno non costituisce una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale dell’atto. Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare sia l’esistenza sia l’entità dei danni conseguenza subiti, non potendo tale onere essere temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. La prova del danno non può essere supplita mediante il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, che non è ammessa in assenza di circostanze di fatto precise allegate dalla parte, né può farsi ricorso alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. quando la mancata prova dipenda da inerzia del danneggiato.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, aveva ottenuto l’annullamento giurisdizionale dei dinieghi opposti dall’amministrazione alla domanda di riconoscimento dell’infermità sofferta come dipendente da causa di servizio e alla corresponsione dell’equo indennizzo, presentata in data 12.04.2003. A seguito di tali pronunce, il ricorrente ha proposto dinanzi al TAR una nuova azione volta a ottenere la condanna dell’amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dei provvedimenti illegittimi, ai sensi dell’art. 30, quinto comma, c.p.a. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, contestando la sussistenza della colpa e deducendo il difetto di prova in ordine al pregiudizio lamentato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato i principi consolidati in materia di risarcibilità del danno da attività amministrativa illegittima, che richiede la sussistenza di quattro presupposti: l’illegittimità del provvedimento lesivo dell’interesse legittimo, il danno prodotto nella sfera giuridica del privato, il nesso causale e la colpa dell’amministrazione. Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dell’obiettiva antigiuridicità dell’azione amministrativa, avendo i provvedimenti già formato oggetto di annullamento nelle precedenti pronunce favorevoli al ricorrente, ma ha concentrato il proprio scrutinio sull’effettiva dimostrazione dei danni conseguenza.

Con riguardo alle speciali elargizioni, alla pensione privilegiata e all’esenzione dalle riduzioni stipendiali, il ricorrente non ha provveduto a individuarle e quantificarle, neppure mediante un prospetto di parte. Il Collegio ha altresì rilevato che gli stipendi arretrati per il periodo 2003-2004 erano stati corrisposti nel giugno 2025 e che nessuna specifica allegazione era stata fornita in ordine alle spese mediche sostenute in proprio o all’effettività dei pregiudizi non patrimoniali, genericamente dedotti come stati ansioso-depressivi, senza alcuna documentazione a comprova.

Il Tribunale ha quindi escluso che potesse essere disposta una consulenza tecnica d’ufficio per la quantificazione dei danni, in quanto tale strumento non può sopperire al mancato assolvimento dell’onere di allegazione e prova gravante sul privato. Il ricorso è stato conseguentementerigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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