Annullamento e revoca di concessioni demaniali richiedono la comunicazione di avvio (TAR Campania n. 2203 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti di autotutela e di ritiro di una concessione demaniale devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241/1990, in favore del titolare di un interesse legittimo qualificato alla conservazione del rapporto concessorio. L’onere sussiste anche quando il procedimento si apre con una deliberazione consiliare che, pur formalmente qualificata come atto di indirizzo, rechi un contenuto dettagliato e provvedimentale, tale da vincolare la successiva attività della giunta. Trattandosi di atto soggetto a comunicazione individuale, il termine per l’impugnazione decorre dalla conoscenza e non dalla pubblicazione del medesimo.

Il Fatto

I ricorrenti espongono di essere titolari di un contratto di concessione rep. n. 787 del 30.06.2000, in qualità di aggiudicatari di una gara pubblica conclusa con delibere della giunta comunale per l’utilizzazione di nove box all’interno del compendio immobiliare denominato “Ricovero Pescatori”, nonché del terrazzo di copertura adibito ad attività commerciale di solarium.

Con il ricorso introduttivo impugnano la deliberazione della giunta comunale n. 79 del 09.05.2022, che ha ritenuto tamquam non esset ed inefficaci — e comunque revocato — le pregresse delibere giuntali di aggiudicazione, demandando ai responsabili l’adozione degli atti consequenziali per restituire alla collettività l’utilizzo dell’intero manufatto. Impugnano altresì la deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2021 e altri atti presupposti. Il Comune resiste, eccependo l’inammissibilità e l’irricevibilità per mancata tempestiva impugnazione della delibera consiliare.

La Motivazione della Corte

Il ricorso introduttivo è accolto sul motivo, assorbente di tutti gli altri, relativo alla violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990, per la mancata comunicazione ai ricorrenti dell’atto di avvio del procedimento di annullamento e revoca degli atti di gara, sebbene essi siano portatori di un interesse legittimo qualificato alla conservazione giuridica della concessione.

Il Collegio ricorda che gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio, per consentire il contraddittorio con gli interessati e fornire all’amministrazione elementi utili alla ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 5168 del 2019.

Nella specie la comunicazione era dovuta già con riferimento alla deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2021, che — lungi dal costituire un semplice atto d’indirizzo — si connota per una portata dispositiva e conformativa della successiva attività della giunta. Lo stesso Comune, in memoria, ha qualificato la delibera di giunta n. 79/2022 come atto meramente confermativo e recettivo di quanto disposto dall’organo consiliare.

Il Collegio precisa che la natura di atto di indirizzo politico non può essere desunta dalla natura e dalle competenze formali dell’organo che lo assume, ma discende dal concreto contenuto dell’atto: solo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda, impartiscono direttive di orientamento hanno natura di indirizzo (richiamati Cass. pen., Sez. VI, n. 1742 del 2020 e TAR Campania, Salerno, Sez. II, n. 531 del 2005). Nel caso di specie la delibera consiliare, a prescindere dalla formale qualificazione, si risolve in un atto a rilevanza provvedimentale, con contenuto dettagliato e specifico, che demanda alla giunta mere attività esecutive.

Da ciò la necessità che la delibera consiliare, e non soltanto quella della giunta — comunque illegittima in via derivata — fosse preceduta da una rituale comunicazione di avvio. Trattandosi di atto soggetto a comunicazione individuale, il termine per l’impugnazione decorre dalla conoscenza e non dalla pubblicazione. Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e annulla la deliberazione consiliare n. 21 del 22.07.2021 e la deliberazione giuntale n. 79 del 09.05.2022, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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