Valutazione militare: il calo di rendimento non esige motivazione specifica (TAR Puglia n. 220 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi non proposti nella sede contenziosa amministrativa, salvo che il termine per impugnare l’originario provvedimento non sia ancora decorso. Non sussiste un diritto del militare alla conservazione del giudizio conseguito in periodi pregressi, essendo il rendimento suscettibile di mutare per fattori oggettivi e soggettivi. Il contrasto tra valutazioni favorevoli e sfavorevoli non è di per sé sintomatico di eccesso di potere, né i giudizi contenuti nelle schede valutative esigono una motivazione ulteriore rispetto a quella risultante dalla compilazione analitica delle voci, salvo che si verifichi una notevole caduta di punteggio o uno scostamento sensibile, come l’abbassamento della qualifica di due o più livelli.
Il Fatto
Un maresciallo della Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Mobile della Compagnia di Martina Franca, riceveva la scheda valutativa relativa al periodo 14 marzo 2024 – 31 agosto 2024 con giudizio complessivo di “superiore alla media”. Il militare, ritenendo l’esito lesivo rispetto alla precedente qualifica di “eccellente”, proponeva ricorso gerarchico, respinto dall’Amministrazione. Avverso tale decisione adiva il TAR, deducendo la violazione dell’art. 689 d.P.R. n. 90/2010 per la commistione tra il ruolo di compilatore e di primo revisore, nonché il difetto di motivazione per l’illogico declassamento di voci come la “cultura generale” e la “resistenza fisica”.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla coincidenza tra compilatore e revisore, in quanto non dedotta in sede di ricorso gerarchico. Richiamando la regola dell’assorbimento, ha precisato che il ricorso giurisdizionale si propone avverso la decisione sul gravame amministrativo e che il sindacato può estendersi soltanto ai motivi già fatti valere, per evitare che il ricorso per saltum eluda i termini decadenziali.
Nel merito, il motivo è stato comunque ritenuto infondato: la disciplina dell’art. 689 d.P.R. n. 90/2010 consente che, in assenza del compilatore o di un revisore, i documenti caratteristici siano formati dalle autorità in servizio lungo la linea ordinativa. Nella specie, il capitano rivestiva sia il ruolo di comandante di Compagnia sia quello di comandante in sede vacante del Nucleo mobile, sicché non si configurava alcuna commistione illegittima, essendo la supervisione garantita dal secondo revisore.
Quanto al difetto di motivazione e alla contraddittorietà con i giudizi precedenti, il Tribunale ha escluso che esista un diritto acquisito all’immodificabilità in pejus della valutazione. I giudizi sono autonomi e riferiti al rendimento del singolo periodo, potendo le qualità subire variazioni fisiologiche. La motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali, cosicché il requisito è in re ipsa quando sussiste armonia e consequenzialità tra voci analitiche e qualifica complessiva.
Il Collegio ha infine precisato che un’adeguata motivazione specifica si rende necessaria solo in caso di notevole caduta di punteggio ovvero di abbassamento della qualifica di due o più livelli, evenienza non verificatasi nella specie, essendo la qualifica attribuita immediatamente inferiore a quella di “eccellente”. Trattandosi di apprezzamenti qualitativi rientranti nella discrezionalità dell’Amministrazione, le censure non hanno integrato i presupposti della manifesta abnormità o del travisamento dei fatti, conducendo al rigetto del ricorso con compensazione delle spese per eccezionali ragioni.
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Nota della Redazione
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