Diffida comunale su SCIA per impianti di telecomunicazione illegittima senza parere negativo Arpa (TAR Puglia n. 218 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto radioelettrico esistente o l’installazione di apparati su infrastrutture preesistenti è soggetta alla SCIA di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003, che si perfeziona per silenzio-assenso decorsi trenta giorni dalla trasmissione della segnalazione ad Arpa. Il potere inibitorio del Comune può essere esercitato solo a fronte del parere negativo dell’agenzia ambientale reso nel termine di legge, che costituisce presupposto indefettibile del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività. Il mancato pagamento di canoni di locazione, riguardando il rapporto privatistico tra l’operatore e l’ente locale, non può legittimare alcuna diffida. La società segnalante è legittimata ad impugnare la diffida a lei notificata, anche quando il successivo atto inibitorio sia formalmente indirizzato alla società subentrante.
Il Fatto
Una società di telecomunicazioni presentava al Comune una SCIA ex art. 45 del D.lgs. n. 259/2003 per la modifica della configurazione radioelettrica di una stazione radio base esistente, trasmettendo contestualmente copia della segnalazione ad Arpa Puglia per il parere di competenza. Il Comune diffidava la società dall’esecuzione dell’intervento, ritenendo necessario un preventivo confronto con l’ufficio tecnico e richiamando un’ordinanza sindacale del 2020 di divieto di sperimentazione e installazione del 5G. Né l’amministrazione né l’agenzia ambientale rilasciavano alcun parere negativo nel termine di trenta giorni. Successivamente, il Comune adottava un’ulteriore diffida, indirizzata alla società subentrante a seguito di fusione per incorporazione, sospendendo il procedimento per il mancato pagamento dei canoni di locazione. La società segnalante impugnava entrambi gli atti.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia respinge l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società ricorrente e la questione relativa alla natura endoprocedimentale degli atti impugnati. La prima diffida è stata adottata e notificata nei soli confronti della società segnalante e riguarda la sua segnalazione, mentre la seconda è formalmente rivolta alla società subentrante ma la società ricorrente compare tra i destinatari e nell’atto è richiamata la precedente diffida. Entrambe le diffide precludono direttamente alla società segnalante di effettuare le modifiche oggetto di segnalazione, integrando il requisito della lesività.
Nel merito, il giudice ricostruisce il sistema procedimentale del D.lgs. n. 259/2003, distinguendo il modulo autorizzatorio di cui all’art. 44 per i nuovi impianti dalla procedura semplificata di cui all’art. 45 per gli impianti esistenti. La fattispecie in esame riguarda la modifica delle caratteristiche trasmissive di un impianto preesistente, con conseguente applicazione della disciplina della SCIA. L’attività segnalata si intende assentita per silenzio-assenso quando decorso il termine di trenta giorni Arpa non abbia rilasciato parere negativo.
La Corte evidenzia che nel caso di specie Arpa non ha mai espresso un parere di segno negativo, come confermato dallo stesso Comune nel provvedimento impugnato. L’assenza del parere negativo dell’agenzia ambientale rende illegittima la diffida comunale, difettando il presupposto normativo per l’esercizio del potere inibitorio. Le residue censure restano assorbite dall’accoglimento del ricorso.
Quanto alla seconda diffida, il TAR chiarisce che il mancato pagamento dei canoni di locazione attiene al rapporto privatistico tra la società e l’amministrazione ed è estraneo ai presupposti richiesti dall’art. 45 del D.lgs. n. 259/2003. Il Comune non può utilizzare il credito per canoni locatizi quale ragione per inibire le modifiche emissive segnalate. Anche la seconda diffida è quindi annullata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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