Sindacabilità del giudizio di avanzamento solo per errore macroscopico (TAR Lazio n. 8681 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, di un errore nell’acquisizione dei fatti o nell’apprezzamento degli stessi talmente abnorme da essere evidente ictu oculi, ovvero di violazione delle regole procedimentali o di applicazione di criteri difformi tra i candidati. Il giudizio è legittimamente motivato con la valutazione numerica, corredata dagli approfondimenti delle schede di accompagnamento, senza necessità di una motivazione discorsiva aggiuntiva. I singoli elementi del curriculum non possono essere scissi e isolatamente considerati, poiché il giudizio della Commissione è complessivo e indivisibile, potendo i titoli essere tra loro bilanciati. Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento assume consistenza solo quando emerga con assoluta immediatezza la rottura dell’uniformità del criterio valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza, ha impugnato l’esito del giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2024, all’esito del quale era stato giudicato idoneo ma non promosso, collocandosi in posizione utile nella graduatoria di merito ma non rientrando nel numero dei promossi. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, il militare ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere sotto plurimi profili, tra cui l’illogicità e l’irrazionalità della valutazione rispetto ai titoli vantati, la disparità di trattamento rispetto a un controinteressato promosso, e l’insufficienza della motivazione del giudizio negativo.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al gravame, eccependo l’infondatezza delle censure. All’esito dell’udienza pubblica, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 21 d.lgs. n. 69/2001 e il d.M. n. 266/2007, che disciplinano i criteri di valutazione dei candidati nei giudizi di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza, nonché i criteri ulteriori fissati dalla Commissione nel verbale della seduta. Ha quindi ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica esercitata dalla Commissione di avanzamento è limitato ai vizi macroscopici, non potendo risolversi in una rivalutazione autonoma del merito delle scelte compiute.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, incentrato sulla presunta incoerenza dei giudizi non apicali espressi dalla Commissione in relazione alle qualità professionali e intellettuali, il Collegio ha osservato come le flessioni di giudizio riportate dal ricorrente nelle voci interne delle schede valutative, la concentrazione temporale e la omogeneità motivazionale delle ricompense conseguite, nonché la natura delle attività di insegnamento svolte, non consentissero di ravvisare alcuna macroscopica erroneità della valutazione. La circostanza che alcuni titoli fossero stati ritenuti non decisivi non integrava, di per sé, un sintomo di incoerenza, considerato che i criteri attribuiscono rilevanza alla distribuzione dei riconoscimenti nell’arco della carriera e alla loro eterogeneità motivazionale.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento rispetto al controinteressato promosso, la Corte ha richiamato l’orientamento per cui il vizio di eccesso di potere in senso relativo assume consistenza solo quando sia ictu oculi evidente la svalutazione dell’interessato o la sopravvalutazione di altro candidato. L’esame comparativo della documentazione caratteristica dei due ufficiali ha mostrato, al contrario, che i giudizi più favorevoli conseguiti dal controinteressato trovavano giustificazione in elementi oggettivi, quali l’assenza di qualifiche non apicali, la maggiore eterogeneità motivazionale delle ricompense e i migliori esiti nei corsi di qualificazione, oltre che in un costante posizionamento migliore nelle precedenti procedure di avanzamento.
Il Collegio ha infine respinto il motivo concernente il difetto di motivazione, richiamando l’orientamento per cui il giudizio di avanzamento è legittimamente motivato con la valutazione numerica, corredata dagli approfondimenti contenuti nelle schede di accompagnamento, senza necessità di una motivazione discorsiva aggiuntiva. Nel caso di specie, le ragioni della valutazione negativa erano comunque evincibili dalla documentazione caratteristica e matricolare letta alla luce dei criteri valutativi. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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