Esclusione GPS senza prova di danno e colpa (TAR Lazio n. 9154 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione per l’adozione di un provvedimento illegittimo non consegue automaticamente all’annullamento in sede giurisdizionale, ma richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: il danno ingiusto, il nesso di causalità tra l’atto illegittimo e il pregiudizio, e la colpa dell’Amministrazione. La prova del danno non può essere presunta, ma deve essere fornita dal danneggiato con allegazioni specifiche, mentre la colpa è esclusa quando l’atto sia stato adottato in un contesto normativo e giurisprudenziale non univoco, tale da configurare un errore scusabile. L’accertata illegittimità del provvedimento determina una presunzione semplice di colpa, superabile dall’Amministrazione con la dimostrazione dell’incertezza del quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
La ricorrente, docente abilitata all’estero al sostegno, proponeva azione di condanna ex art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’illegittima esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per la provincia di Taranto per l’anno scolastico 2021/2022. Il provvedimento di esclusione, adottato sull’erroneo presupposto del mancato conseguimento del titolo entro il 31 luglio 2021, era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 7657/2022. La docente lamentava un danno patrimoniale per i due mesi di mancato servizio, la perdita di punteggio in graduatoria, la mancata assunzione presso il Comune e un danno non patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rammentato che, secondo principi consolidati, la configurabilità dell’obbligo risarcitorio in capo all’Amministrazione non deriva automaticamente dall’annullamento del provvedimento, essendo necessaria la prova che dalla colpevole condotta amministrativa sia derivato un pregiudizio, secondo un giudizio di regolarità causale.
Quanto alla prova del danno e del nesso causale, la ricorrente era rimasta sospesa dal servizio solo per due mesi, avendo poi ripreso l’attività didattica per tutto il resto dell’anno scolastico. Non erano state indicate le specifiche attività di formazione perse, né quantificato il punteggio aggiuntivo che avrebbe potuto conseguire in graduatoria, né prodotto il contratto di lavoro per determinare la retribuzione non percepita. Con riferimento alla mancata assunzione presso il Comune, non risultava dimostrato che l’unico motivo del rifiuto fosse la certezza del posto di insegnamento per l’intero anno scolastico, tanto più che la ricorrente aveva già ricevuto un primo provvedimento di esclusione nel mese di agosto 2021.
Il Tribunale ha altresì escluso la sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione. La materia del riconoscimento dei titoli esteri era connotata da oggettiva complessità interpretativa, come dimostrato dall’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci e dalla concatenazione di plurime previsioni normative di non lineare intellegibilità, tra cui l’O.M. n. 60/2020, il D.M. n. 51/2021 e il sopravvenuto art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021. La stessa sentenza di annullamento aveva riconosciuto la “novità della questione”, così integrando l’ipotesi dell’errore scusabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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