Cessione della struttura prima dell’autorizzazione e decadenza per DURC irregolare (TAR Puglia n. 1561 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di compatibilità al fabbisogno regionale e la conseguente autorizzazione alla realizzazione di una struttura sociosanitaria non sono cedibili unitamente all’azienda prima del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. L’art. 9 della legge regionale n. 9/2017 consente il trasferimento della sola autorizzazione all’esercizio, già rilasciata, e il subentro in fase anteriore integra violazione della disciplina, con decadenza. La deroga al fabbisogno prevista dall’art. 29, comma 7-bis, della legge regionale n. 9/2017 è posta a favore di chi ha già avviato la realizzazione: la sua ratio viene meno se il destinatario cede la struttura prima di attivarla. Il DURC irregolare determina una decadenza automatica, di natura dichiarativa e non costitutiva, senza margini di valutazione discrezionale.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile destinato a struttura sociosanitaria, aveva ottenuto nel marzo 2021 i pareri di compatibilità al fabbisogno regionale, in virtù della deroga dell’art. 29, comma 7-bis, della legge regionale n. 9/2017, per complessivi 235 posti tra RSA e centri diurni. Il Comune aveva quindi rilasciato l’autorizzazione alla realizzazione e la società aveva presentato istanza di autorizzazione all’esercizio.
Dopo una lunga fase istruttoria e un contenzioso per silenzio-inadempimento, definito con l’accoglimento del ricorso, la Regione ha avviato il procedimento di rigetto dell’istanza e di revoca dei pareri. La società ha impugnato la determinazione dirigenziale del 16 settembre 2024 davanti al TAR, che ha respinto l’istanza cautelare con ordinanza confermata in appello dal Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, la valutazione già espressa in fase cautelare, ritenendo infondati i due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. Il primo argomento è quello assorbente: la violazione dell’art. 9 della legge regionale n. 9/2017.
La disposizione, nel consentire il trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio unitamente al complesso organizzato di beni e persone, richiede una verifica della permanenza dei requisiti, dell’insussistenza delle cause di decadenza e del rispetto dell’art. 2112 cod. civ.. Da ciò il Tribunale deduce che la cessione è ammessa solo dopo il rilascio dell’autorizzazione, previa rigorosa procedura di controllo, e che non è invece trasferibile il solo parere di compatibilità con la correlata autorizzazione alla realizzazione.
Nel caso concreto, gli indizi gravi, precisi e concordanti — uno spot risalente al maggio 2021, un incontro sollecitato dal gruppo acquirente e un contratto quadro avente a oggetto quote e compendio — dimostrano una mutazione soggettiva del soggetto istante già decisa nella fase anteriore al rilascio. La società, peraltro, non era mai stata attiva nel settore dell’assistenza sociosanitaria.
Il Collegio aggiunge che i posti erano stati riconosciuti in deroga al fabbisogno in favore di chi aveva un titolo edilizio anteriore al 31 dicembre 2017. La ratio della norma di favore è consentire la realizzazione della struttura: essa viene meno se il destinatario decide di cederla prima di avviarla. Nel bilanciamento degli interessi prevale quello della collettività alla tutela della salute delle categorie fragili.
Ulteriore e autonomo fondamento del diniego è l’irregolarità del DURC, che integra la fattispecie dell’art. 9, comma 5, lett. f), della legge regionale n. 9/2017. La decadenza opera in modo tassativo e automatico, con natura dichiarativa, in linea con l’orientamento richiamato del Cons. Stato, Ad. plen., n. 8 del 2012 e del Cons. Stato, sez. V, n. 1141 del 2019. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della novità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
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