Il risarcimento del danno da illegittima perimetrazione richiede la prova della definitiva lesione del bene della vita (TAR Lazio n. 12538 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da attività amministrativa illegittima non costituisce conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento, richiedendo la prova della lesione di un bene della vita, della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e del danno conseguenza. In particolare, l’accesso alla tutela risarcitoria per lesione di un interesse legittimo pretensivo presuppone la dimostrazione che, all’esito della riedizione del potere, il bene della vita anelato sia divenuto impossibile o insostenibile da conseguire, potendo altrimenti riconoscersi solo il danno da ritardo, oggetto di puntuale allegazione e prova. L’onere di cooperazione del privato, ex art. 1227, comma 2, c.c. e art. 30, comma 3, c.p.a., impone di attivarsi con ogni strumento procedimentale o processuale utile a salvaguardare il bene della vita, con la conseguenza che la mancata riattivazione del procedimento, in assenza di comprovate ragioni di insostenibilità economica, integra una condotta interruttiva del nesso causale idonea a escludere il risarcimento.
Il Fatto
Una società, subentrata per scissione alla dante causa nei rapporti relativi a un’area destinata alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali, agiva dinanzi al TAR per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima inclusione dei propri terreni nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese, istituito con d.P.R. del 2007. L’annullamento degli atti di perimetrazione era già stato pronunciato con sentenza del TAR Lazio n. 32805 del 2010, confermata dal Consiglio di Stato nel 2012.
Il primo giudizio risarcitorio si era concluso con il rigetto della domanda, ma il Consiglio di Stato, con sentenza del 2025, aveva annullato con rinvio la pronuncia, ritenendo centrale e dirimente la questione della successione nel rapporto controverso. A seguito della riassunzione, la società ricorrente documentava il trasferimento del ramo d’azienda operante nel settore della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, insistendo per l’accoglimento della pretesa, quantificata in oltre trenta milioni di euro tra danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e mancata realizzazione di un impianto fotovoltaico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente riconosciuto la legittimazione attiva della società ricorrente, desumendola dall’atto di scissione e dal trasferimento del ramo d’azienda, precisando che la successione nel rapporto sostanziale non richiede l’immediato perfezionamento degli adempimenti amministrativi conseguenti, come la voltura formale dell’istanza, ove risulti provato il trasferimento del complesso aziendale cui il rapporto accede.
Nel merito, il TAR ha tuttavia rigettato la domanda, richiamando il paradigma della responsabilità da fatto illecito delineato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2021. Il risarcimento del danno da provvedimento illegittimo non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, richiedendo l’accertamento della lesione di un bene della vita, della colpa dell’amministrazione, del nesso causale e la prova del danno conseguenza.
Nel caso di specie, l’annullamento della perimetrazione aveva eliminato l’ostacolo alla realizzazione della discarica, consentendo la riedizione del potere amministrativo. La ricorrente avrebbe quindi dovuto dimostrare che, nel tempo necessario alla conclusione del procedimento e dei giudizi, il progetto fosse divenuto economicamente insostenibile. Tale prova non era stata fornita, né poteva essere raggiunta per presunzioni: la gestione di una discarica costituisce un servizio pubblico svolto in regime di privativa, con bacino d’utenza definito e gestione parzialmente remunerata con fondi pubblici, sicché il mero decorso del tempo non poteva fondare alcuna presunzione di antieconomicità.
La Corte ha inoltre valorizzato la condotta inerte della ricorrente, che non aveva riattivato il procedimento autorizzatorio né dopo l’annullamento della perimetrazione nel 2010 né dopo il passaggio in giudicato della sentenza del 2012. Tale omissione, in assenza di comprovate ragioni di necessità, integra una condotta interruttiva del nesso causale ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c. e dell’art. 30, comma 3, c.p.a., ponendo a carico del privato un onere di ordinaria diligenza nell’attivarsi con ogni strumento utile a salvaguardare il bene della vita correlato all’interesse legittimo.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle amministrazioni costituite e compensazione nei confronti delle parti la cui posizione processuale è risultata marginale.
Nota della Redazione
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