Risarcimento per illegittimo diniego di assegnazione temporanea e difetto di giurisdizione (TAR Sicilia n. 2450 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, una volta annullato con pronuncia passata in giudicato, integra condotta non iure idonea a fondare la responsabilità aquiliana dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2043 c.c., con onere del danneggiato di provare danno evento, danno conseguenza e nesso causale. La domanda risarcitoria del militare in proprio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.; quella proposta per il minore a tutela del rapporto genitoriale appartiene invece al giudice ordinario. Il danno patrimoniale risarcibile è limitato al differenziale tra il maggiore onere di pendolarismo effettivamente sopportato e quello che sarebbe derivato dalla sede realmente assegnabile; il danno non patrimoniale è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c.
Il Fatto
Un militare della Guardia di Finanza, coniugato e con due figli minori, presentava il 25 gennaio 2018 istanza di assegnazione temporanea triennale presso la circoscrizione del Comando Provinciale di Catania, ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, onde ricongiungersi alla famiglia ivi residente. L’amministrazione rigettava l’istanza il 23 aprile 2018 invocando esigenze organizzative indifferibili.
Il diniego veniva annullato dal TAR Sicilia con la sentenza n. 28 del 3 gennaio 2024, non appellata sul punto e dunque passata in giudicato. Il militare, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore, proponeva quindi domanda risarcitoria ex art. 30, comma 5, c.p.a. per i danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio, con ordinanza n. 1665 del 3 giugno 2026, un possibile difetto di giurisdizione sulla domanda riferita al minore. All’esito del contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a., le parti hanno concordato la declinatoria, sicché il ricorso è parzialmente inammissibile: la domanda di danno non patrimoniale della figlia minore spetta al Tribunale ordinario di Palermo, ai sensi degli artt. 20 e 25 c.p.c.
Nel merito, il Collegio richiama la natura extracontrattuale della responsabilità amministrativa, secondo Cons. Stato, ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7: il rapporto amministrativo è connotato dall’esercizio unilaterale del potere e il suo esercizio difforme dal paradigma legale genera responsabilità aquiliana. Il danneggiato deve provare la condotta non iure, il danno evento, il danno conseguenza, l’elemento soggettivo e i due nessi causali.
La condotta non iure è coperta dal giudicato di annullamento. Il difetto di motivazione sulle ragioni di servizio era già stato motivo portante della pronuncia caducatoria, e in questo giudizio l’amministrazione non ha dimostrato l’indifferibilità: la posizione del ricorrente non era altrimenti sacrificabile. Risulta provato anche il danno evento, ossia la lesione dell’integrità relazionale e familiare, correlata causalmente alla condotta illegittima.
Quanto al danno patrimoniale, il Collegio non condivide integralmente la tesi attorea. L’istanza richiedeva il trasferimento presso un reparto della circoscrizione del Comando Provinciale di Catania, non già a Catania: non è provato che il militare avrebbe evitato ogni pendolarismo. Risarcibile è dunque il solo differenziale tra il costo sostenuto per il tragitto tra Gela e Catania e quello che sarebbe derivato dalla sede di Caltagirone, scelta a domanda. Il calcolo, su un periodo di 36 mesi, conduce a un differenziale di euro 7.229,19. È invece esclusa la retta della ludoteca della figlia, non riconducibile all’illecito ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Il danno non patrimoniale, privo di prova, è liquidato equitativamente ex art. 1226 c.c. in euro 1.000 per ogni anno di illegittimo servizio fuori dalla circoscrizione del Comando Provinciale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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