Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: accordi tra pubbliche amministrazioni e giurisdizione esclusiva (TAR Abruzzo n. 266 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla fase esecutiva di un accordo di programma stipulato tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, senza che rilevi la successiva partecipazione di un soggetto privato quale società in house. Nell’ambito del servizio idrico integrato, l’ente di governo dell’ambito è competente a determinare il corrispettivo spettante al soggetto che svolge attività di common carriage. Le sopravvenute determinazioni dell’ente d’ambito che quantificano le somme dovute al ricorrente, non impugnate da quest’ultimo, determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si distingue dalla cessazione della materia del contendere di cui all’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., caratterizzata dalla piena soddisfazione delle pretese azionate.

Il Fatto

Il Consorzio di Bonifica Centro agiva davanti al TAR Abruzzo per ottenere l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi derivanti dall’accordo di programma stipulato nel 2009 con il Comune di Chieti, avente ad oggetto la gestione del servizio di depurazione delle acque, rinnovato nel 2011 e trasferito al gestore unico del servizio idrico integrato nel 2017. Il ricorrente chiedeva la condanna del gestore unico al pagamento della somma complessiva di oltre tre milioni di euro, in applicazione del predetto accordo e, in via subordinata, l’accertamento dell’ingiustificato arricchimento.

La società resistente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre il Tribunale, in sede cautelare, rigettava l’istanza e disponeva incombenti istruttori, segnalando che, nelle more, il ricorrente percepiva acconti mensili. Successivamente intervenivano numerose determinazioni dell’Ente Regionale Servizio Idrico che qualificavano l’attività del Consorzio come common carriage e quantificavano i corrispettivi dovuti dal gestore, senza che tali atti fossero impugnati dal Consorzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha in primo luogo rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando la natura pubblicistica dell’accordo di programma stipulato ex art. 15 della legge n. 241/1990 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui anche la fase esecutiva di tali accordi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, senza deroga alcuna in ragione del trasferimento della gestione a una società in house del Comune.

Nel merito, la Corte ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo l’ERSI adottato plurime determinazioni non impugnate dal ricorrente, che hanno integralmente rideterminato il corrispettivo spettante al Consorzio per l’attività di common carriage. In particolare, la deliberazione del Consiglio Direttivo di ERSI n. 16 del 13 giugno 2022 e la successiva determinazione n. 24 del 15 maggio 2025 hanno quantificato la somma complessiva dovuta all’odierno ricorrente, che ha di fatto accettato tali determinazioni.

Il Tribunale ha precisato la distinzione tra la cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione delle pretese azionate, e la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente. Nel caso di specie, le determinazioni dell’ente d’ambito hanno reso inutile la prosecuzione del processo, giacché hanno definito in via amministrativa la quantificazione dei corrispettivi, senza che il Consorzio abbia ottenuto l’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo di programma.

La definizione in rito della controversia ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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