Carta del docente, ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2445 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata. Il passaggio in giudicato e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 integrano i presupposti dell’azione. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di perdurante inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il compenso del commissario è escluso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trapani n. 632/2023, con cui era stato riconosciuto il suo diritto all’accredito della cd. “carta del docente” di cui all’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, nella misura di euro 3.000,00.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito eccependo la mole del contenzioso in materia, l’insufficienza del capitolo di bilancio e la mancanza di statuizioni su interessi accessori nel titolo giudiziale. All’udienza camerale il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda di corresponsione degli interessi sulla sorte capitale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La pretesa si fonda su sentenza del giudice ordinario il cui passaggio in giudicato è stato attestato dalla competente cancelleria. La fattispecie rientra dunque nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che espressamente contempla l’ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata.

Il TAR ha verificato il rispetto degli ulteriori adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione. È stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, essendo stata la sentenza notificata all’amministrazione; il ricorso risulta poi notificato e depositato nei termini.

Accertato l’inadempimento del Ministero, il ricorso è stato accolto nel merito, con ordine di dare esecuzione alla sentenza mediante l’accreditamento della somma spettante a titolo di “carta del docente”, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale competente, con facoltà di delega, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha escluso ogni ulteriore emolumento in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della medesima legge, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il TAR ha infine dichiarato il proprio difetto di competenza e di giurisdizione in tema di contributo unificato. Ogni contestazione sul punto va rivolta alla Segreteria Generale del TAR e, eventualmente, al giudice tributario. Le spese, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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