Notizie di reato e diniego di cittadinanza per naturalizzazione (TAR Lazio n. 2093 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. Il provvedimento di concessione costituisce atto di alta amministrazione, espressione di una discrezionalità ampia, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco e formale. Il diniego può fondarsi anche su mere notizie di reato, purché valutate non atomisticamente ma nel loro intreccio globale, quali indicatori della personalità del richiedente. L’assenza di pronunce di condanna non assume rilievo dirimente, poiché le valutazioni amministrative si pongono su piano autonomo rispetto a quelle penali.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 19.1.2022 istanza per la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previo preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con decreto del 12.09.2024 ha respinto la domanda. A fondamento del rigetto l’Amministrazione ha posto cinque notizie di reato segnalate all’Autorità giudiziaria tra il 2020 e il 2023, per inosservanza di provvedimenti dell’autorità, rifiuto di indicazione dell’identità, danneggiamento, porto di oggetti atti ad offendere e rissa. Le osservazioni trasmesse dall’istante in riscontro al preavviso non sono state ritenute meritevoli di positivo apprezzamento.

Avverso il decreto l’interessato ha proposto ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto di istruttoria. Ha lamentato che gli elementi ostativi consistono in mere notizie di reato prive di accertamento penale e ha invocato la valutazione della complessiva condotta e dell’avvenuta integrazione nel tessuto economico e sociale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che la residenza decennale costituisce solo il presupposto per proporre la domanda, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il conferimento dello status civitatis si traduce in un apprezzamento di opportunità su un complesso di circostanze, idonee a dimostrare l’integrazione sotto il profilo lavorativo, economico, familiare e di irreprensibilità della condotta.

Da tale natura consegue che il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, senza estendersi al merito. Quanto all’onere motivazionale, la sua ampiezza va correlata allo stadio del procedimento penale e alla natura del reato: l’obbligo è minore in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato rispetto a una sentenza passata in giudicato.

Nel caso concreto il Ministero ha legittimamente esercitato il proprio potere. Le plurime notizie di reato depongono per la non manifesta irragionevolezza del diniego. In particolare, la notizia per danneggiamento ex art. 635 cod. pen. è punita con la reclusione fino a tre anni e, poiché tra le ipotesi ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 6 legge n. 91/1992 figura la condanna per delitto non colposo con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni, tale fattispecie costituisce a fortiori circostanza ostativa alla naturalizzazione. Le ulteriori notizie per porto di armi ex art. 4 legge n. 110/1975, per rifiuto di indicazioni sulla identità personale ex art. 651 cod. pen. e per rissa ex art. 588 cod. pen. corroborano il giudizio di mancata integrazione e di scarsa affidabilità nel rapporto con le Istituzioni.

Assume rilievo anche l’epoca recente dei fatti, ricadenti nel decennio anteriore alla istanza e nel periodo successivo fino al provvedimento finale. Gli elementi, valutati nel loro intreccio reciproco e non atomisticamente, esprimono un giudizio globale sulla personalità dell’autore, senza che assuma rilievo dirimente l’assenza di condanne. Le valutazioni amministrative si pongono su piano autonomo rispetto a quelle penali, in applicazione del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici: la concessione della cittadinanza comporta l’attribuzione dei diritti politici e richiede, sul piano prognostico, la valutazione dell’area della prevenzione e di ogni situazione di astratta pericolosità sociale.

L’interesse legittimo pretensivo del richiedente è recessivo rispetto alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale. Lo stabile inserimento economico costituisce condizione ordinaria, presupposto per conservare il titolo di soggiorno, e non integra meriti speciali. La particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterare l’istanza al mutare delle condizioni. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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