No risarcimento per opere abusive demolite e danno non provato (TAR Emilia-Romagna n. 422 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del provvedimento amministrativo non è sufficiente a fondare la responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, occorrendo il perfezionamento di tutti gli elementi della fattispecie di cui all’art. 2043 cod. civ.: condotta antigiuridica, danno ingiusto attuale e concreto, nesso di causalità e colpa d’apparato. Il danneggiato deve provare il danno-conseguenza, non potendosi ricorrere a formule standardizzate né al criterio del danno in re ipsa, e la liquidazione equitativa presuppone che il pregiudizio sia accertato nella sua consistenza ontologica. Il risarcimento, in forma specifica o per equivalente, non è dovuto per il ristoro di manufatti abusivi, che non costituiscono un bene della vita tutelabile perché contra ius.

Il Fatto

La ricorrente, società edile proprietaria di un terreno in area agricola, era destinataria di una sequenza provvedimentale comunale che, previa qualificazione delle opere come lottizzazione abusiva, aveva condotto dapprima all’ingiunzione di interruzione dei lavori, poi all’acquisizione al patrimonio comunale del suolo e infine alla demolizione dei manufatti, eseguita nel luglio 2019.

La società impugnava i tre provvedimenti; dopo pronunce di rigetto in primo grado, il Consiglio di Stato accoglieva gli appelli annullando gli atti per difetto di istruttoria e di motivazione. La ricorrente agiva quindi per la condanna del Comune al ripristino dello status quo ante, alla restituzione del suolo e al risarcimento del danno da illegittima acquisizione, da demolizione, all’immagine e da perdita di chance.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che l’onus probandi incumbit ei qui dicit: nel giudizio risarcitorio il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. L’illegittimità dell’atto è solo un indice presuntivo di colpa, da valutare insieme al grado di chiarezza della norma, alla semplicità dei fatti e all’ampiezza della discrezionalità.

Quanto alla restituzione del terreno, il bene della vita è stato ormai conseguito: la retrocessione è intervenuta in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, con conseguente cessazione della materia del contendere su tale profilo.

Sul ripristino dei manufatti demoliti, il Tribunale rileva che le opere erano già oggetto di un’ordinanza demolitoria mai impugnata, divenuta inoppugnabile, e che la stessa pronuncia di annullamento dell’ordinanza del 2012 censura la sola qualificazione giuridica dell’illecito, senza escludere il carattere abusivo delle opere. Il bene richiesto è quindi contra ius e non è tutelabile, né in forma specifica né per equivalente.

Il nesso di causalità è affrontato dalla ricorrente solo sul piano del proprio comportamento processuale, lasciando inesplorato il rapporto tra azione amministrativa e danno. Quanto al mancato godimento del terreno, manca ogni allegazione delle concrete conseguenze patrimoniali. Il danno all’immagine resta sul piano del generico clamore mediatico, senza prova di un pregiudizio reputazionale di tangibile gravità, e la sua riconduzione alla messa in liquidazione non è supportata da alcuna risultanza contabile. La perdita di chance è mera enunciazione, priva di allegazione circa l’oggetto e la ragionevole probabilità.

Il Collegio esclude perciò l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio e della liquidazione equitativa, non potendo il giudice supplire all’inerzia probatoria della parte, e respinge la richiesta di pronuncia ex art. 34, comma 4, cod. proc. amm. Le spese sono poste in parte a carico dell’ente, in ragione della soccombenza virtuale sul profilo cessato, e compensate per il resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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