Offerta condizionata e rinvio a condizioni sul sito web: legittima l’esclusione (TAR Emilia-Romagna n. 423 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per il suo carattere condizionato, l’offerta tecnica che subordini l’impegno negoziale a uno schema modificativo rispetto a quello predisposto dalla stazione appaltante, rinviando a condizioni generali di consegna, pagamento e garanzia pubblicate sul sito web dell’offerente. L’esclusione consegue anche in assenza di un’espressa comminatoria nella legge di gara, prevalendo il principio che vieta le offerte condizionate. Il soccorso istruttorio non è attivabile quando i chiarimenti richiesti inciderebbero su elementi essenziali dell’offerta, mutandone il contenuto. Ai sensi dell’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, l’inversione procedimentale non richiede la predeterminazione dei casi e dei criteri di ricorso, essendo sufficiente l’indicazione della facoltà negli atti di gara.

Il Fatto

Una stazione appaltante universitaria ha indetto una gara europea a procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di attrezzature scientifiche. Una società ha presentato offerta per due lotti. All’esito della valutazione delle offerte tecniche, la commissione ha rilevato che il documento di offerta rinviava, tramite link, alle condizioni generali di consegna, pagamento e garanzia pubblicate sul sito web dell’operatore, e recava in calce le diciture “con riserva di modifiche” e “documento non valido ai fini contrattuali”.

La commissione ha quindi ritenuto l’offerta inammissibile in quanto condizionata. L’esclusione è stata formalizzata nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione e poi comunicata dal RUP. La società ha impugnato l’esclusione, l’aggiudicazione, i verbali di gara e il disciplinare, deducendo l’illegittimo ricorso all’inversione procedimentale, l’incompetenza della commissione, l’erroneità del giudizio di condizionatezza, la mancata attivazione del soccorso istruttorio e l’illegittimità derivata dell’aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto escluso che mancasse un formale provvedimento di esclusione: esso è stato adottato con la determinazione del dirigente, che ha disposto le esclusioni, ed è stato comunicato dal RUP ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2023. Quanto alla competenza, la regola che riserva al RUP il potere di esclusione, di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), Allegato I.2, non opera quando la commissione non accerta la mancanza di un requisito, ma prende atto di un effetto escludente oggettivo: l’offerta condizionata è inidonea all’esame, senza margini valutativi.

Sul merito, il Tribunale ha richiamato la nozione di offerta condizionata, ravvisabile quando l’offerente subordina la propria adesione al contratto a condizioni estranee all’oggetto o a elementi non previsti dagli atti di gara. Il Capitolato tecnico già disciplinava consegna, pagamento e garanzia; il rinvio a condizioni ulteriori, pubblicate sul sito web, ha introdotto un regolamento negoziale diverso da quello della stazione appaltante.

Le clausole “con riserva di modifiche” e “documento non valido ai fini contrattuali” hanno ulteriormente inciso sulla serietà e univocità dell’offerta. Il Collegio ha precisato che l’esclusione prescinde da un’espressa comminatoria nella legge di gara, richiamando il consolidato orientamento sul divieto di offerte condizionate.

Non era attivabile il soccorso istruttorio: secondo l’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, i chiarimenti non possono modificare il contenuto dell’offerta. L’istituto opera solo in presenza di ambiguità o errori emendabili con mere puntualizzazioni, non quando serva a mutare elementi essenziali. Né sussiste disparità di trattamento, per la diversità delle situazioni rispetto agli altri concorrenti.

Infine, l’inversione procedimentale è stata ritenuta legittima: l’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 richiede la sola indicazione della facoltà negli atti di gara, qui prevista dal disciplinare, senza necessità di predeterminare casi e criteri. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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