Perequazione pensionistica: la Corte dei conti conferma la legittimità della disciplina limitativa (Corte dei Conti Sez. I App. n. 168 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perequazione automatica delle pensioni è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti, ma non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici. Il legislatore gode di un ampio margine di discrezionalità nella quantificazione dei coefficienti di indicizzazione, purché la scelta superi uno scrutinio di non irragionevolezza, da compiere alla luce del quadro economico-finanziario di cui deve dare conto. La considerazione differenziata dei trattamenti in base all’importo rappresenta il principale indicatore di ragionevolezza, posto che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. La mancata integrale perequazione per un solo anno non incide sull’adeguatezza della pensione, a maggior ragione quando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una ridotta rivalutazione. La sopravvenuta carenza di interesse, quando l’INPS insista nel chiedere una pronuncia nel merito, non preclude al giudice d’appello di respingere il gravame.
Il Fatto
Il titolare di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS proponeva appello avverso la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, che aveva respinto il suo ricorso volto a ottenere la riliquidazione degli assegni di quiescenza. Il pensionato lamentava l’insufficiente indicizzazione disposta dall’art. 1, comma 309, della legge n. 197 del 2022, ritenuta lesiva dei principi di proporzionalità e adeguatezza delle pensioni di cui agli artt. 36 e 38 Cost., nonché del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost..
Nel giudizio di prime cure, il ricorrente aveva articolato specifiche questioni di legittimità costituzionale della disciplina sulla perequazione, poi disattese dal giudice. Con l’atto d’appello, il pensionato contestava l’interpretazione restrittiva della giurisprudenza costituzionale operata dal primo giudice e chiedeva la sospensione del giudizio, in ragione di una nuova ordinanza di rimessione sollevata dalla Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
La Motivazione della Corte
La Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha preliminarmente rilevato la sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse dell’appellante, fondata sulla circostanza che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 167 del 2025, aveva nel frattempo dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sostanzialmente coincidenti con quelle poste a fondamento del gravame. L’INPS, tuttavia, aveva insistito per una pronuncia nel merito, non opponendosi alla compensazione delle spese.
Il Collegio ha quindi richiamato i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 167 del 2025 e nella precedente sentenza n. 19 del 2025. La Consulta ha escluso che la perequazione automatica comporti un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost., non sussistendo un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti. La discrezionalità del legislatore nella determinazione del quantum di tutela deve essere esercitata alla luce delle risorse disponibili e nel rispetto del canone di non irragionevolezza.
Quanto alla dedotta violazione degli artt. 53 e 3 Cost., è stato evidenziato che le misure di rallentamento della rivalutazione non hanno natura tributaria, determinando un mero risparmio di spesa e non una decurtazione patrimoniale: il trattamento in godimento viene comunque incrementato, seppure in misura ridotta. Né sussiste una disparità tra categorie di lavoratori, atteso che il meccanismo perequativo si applica in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti, inclusi quelli dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
Con riferimento alla prospettata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per la reiterazione di misure eccezionali, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che esclude la necessità dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, precisando che solo la totale paralisi o la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo potrebbero creare frizioni con gli artt. 3 e 38 Cost.
Alla luce di tali argomentazioni, il Collegio ha respinto l’appello, confermando la sentenza gravata e disponendo la compensazione delle spese di lite ex art. 31, comma 3, c.g.c., stante la sopravvenienza della decisione costituzionale rispetto alle questioni sollevate dalla Sezione sarda.
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Nota della Redazione
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