Rinuncia agli atti e cessata materia del contendere nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 515 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente, cui aderisce l’amministrazione resistente, determina il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio e ne impone la declaratoria di estinzione per cessata materia del contendere. La rinuncia non richiede l’accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo, essendo sufficiente l’adesione manifestata in udienza. Sussistono giusti motivi di compensazione integrale delle spese di lite quando la questione esaminata presenti profili di effettiva complessità, anche in assenza di una definizione nel merito del diritto azionato.
Il Fatto
Una dipendente dell’Agenzia delle Entrate, inquadrata in seconda area, aveva chiesto alla Corte dei conti il riconoscimento della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, domanda presentata nel 2010 e respinta dall’amministrazione nel marzo 2013. La ricorrente lamentava l’illegittimità del diniego, deducendo la violazione della norma sostanziale e il difetto di motivazione e di istruttoria.
Nel corso del giudizio il giudice aveva disposto più accertamenti medico-legali, dapprima presso l’UML del Ministero della Salute e poi presso una ASL territoriale, senza che l’istruttoria venisse completata. Prima della definizione, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione perché già collocata in pensione. L’amministrazione ha aderito alla rinuncia, insistendo per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ha preso atto della rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e dell’adesione manifestata in udienza dall’Agenzia delle Entrate. Da tali atti ha desunto il venir meno dell’interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
Non si è proceduto, quindi, all’esame nel merito del diritto alla pensione di inabilità, né alla definizione delle questioni istruttorie rimaste in sospeso. Il giudice ha qualificato l’effetto della rinuncia come cessata materia del contendere, dichiarando di conseguenza l’estinzione del giudizio.
Sulle spese, la Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione integrale, valorizzando la complessità della questione esaminata. La richiesta dell’amministrazione di condanna della controparte alle spese è stata pertanto disattesa.
L’esito processuale non contiene alcun accertamento sul diritto sostanziale azionato: la pronuncia si esaurisce nella declaratoria di estinzione e nella regolazione delle spese, con comunicazioni demandate alla Segreteria.
Nota della Redazione
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