Pensione privilegiata, legittimazione passiva dell’Arma e rigetto per prova generica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 114 del 04.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avente ad oggetto la dipendenza da causa di servizio delle infermità e il conseguente diritto a pensione privilegiata, la giurisdizione appartiene alla Corte dei conti, trattandosi di pretesa che incide sul trattamento pensionistico. La legittimazione passiva non spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che tramite il Comitato di verifica per le cause di servizio esprime un mero parere endoprocedimentale, bensì all’amministrazione di appartenenza, cui va ascritta la paternità del diniego. Nel merito, la domanda di accertamento della dipendenza causale è rigettata quando il ricorrente deduca circostanze generiche e stereotipate, non idonee a dimostrare il nesso eziologico.

Il Fatto

Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio il 25 gennaio 2018 per infermità, agisce davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di tre patologie: una oncologica, una uditiva e una al rachide vertebrale. Il ricorrente censura il parere negativo reso nel 2017 dal Comitato di verifica per le cause di servizio sull’eziologia di ciascuna infermità ed evoca in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Interviene volontariamente l’Arma dei Carabinieri, eccependo che con decreto n. 70/2018 essa si era limitata a negare la dipendenza da causa di servizio e il conseguente diritto all’equo indennizzo, con conseguente eventuale competenza del giudice amministrativo. L’Arma resiste anche nel merito. Dopo un’ordinanza istruttoria del 10 gennaio 2023, la causa è discussa all’udienza del 20 novembre 2023 e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente il giudice rileva, anche in assenza di eccezione di parte o di questione sollevata d’ufficio, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pur validamente evocato in giudizio. Il Ministero, attraverso il Comitato di verifica, si è limitato a esprimere un mero parere endoprocedimentale sulla dipendenza causale delle patologie. La paternità del diniego e del provvedimento sull’equo indennizzo va invece ascritta esclusivamente all’Arma dei Carabinieri, tempestivamente intervenuta, il che ha evitato una definizione del giudizio con mera declaratoria di difetto di legittimazione passiva del Ministero.

Da quel diniego deriva però un pregiudizio anche rispetto all’eventuale successiva attribuzione della pensione privilegiata: sussiste pertanto la giurisdizione della Corte dei conti sull’odierna pretesa, secondo quanto osservato dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 12/2023.

Nel merito la pretesa non è accolta. Il ricorrente ha dedotto circostanze minimali, generiche e stereotipate. Dai rapporti informativi si desume soltanto che all’inizio del 2014 egli è stato sottoposto a intervento chirurgico, probabilmente per una patologia oncologica, e che ha sempre svolto mansioni di addestratore anche alle attività di tiro. Tali circostanze non sono sufficienti, sic et simpliciter, per reputare dipendente neppure la patologia uditiva, che nel 2016 è stata reputata non classificabile dalla Commissione medica ospedaliera, senza doglianze sul punto.

Neppure la memoria conclusionale e la documentazione versata il 13 novembre 2023 sui trasferimenti e sulle assenze dal servizio dimostrano alcunché: il ricorrente si è limitato a ricapitolare le mansioni svolte e a formulare mere congetture in tema di dipendenza causale, peraltro solo riguardo a due delle patologie per cui è lite.

La domanda è dunque rigettata integralmente. La contumacia del Ministero esclude che vi sia luogo a provvedere sulle spese di lite tra esso e il ricorrente, mentre la matrice volontaria dell’intervento dell’Arma giustifica la compensazione delle spese tra essa e il ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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