Rito abbreviato contabile e definizione del giudizio con pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 161 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato contabile disciplinato dall’art. 130 c.g.c., l’ammissione del convenuto con decreto in camera di consiglio e il tempestivo versamento della somma agevolata determinano la definizione del giudizio con sentenza ai sensi del comma 8. Il collegio accerta l’avvenuto pagamento in unica soluzione entro il termine perentorio e dichiara definito il giudizio nei confronti dei convenuti. Il pagamento effettuato mediante unico bonifico dal difensore comune è regolare quando l’unicità del mandato consente di presumere il rispetto delle proporzioni fissate nel decreto in ragione dei singoli apporti causali. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico dei convenuti in solido, salvo che ricorrano validi motivi di compensazione.

Il Fatto

La Procura regionale cita in giudizio i convenuti chiedendo la condanna al risarcimento del danno in favore di un ente locale per complessivi € 272.980,88, ripartiti tra sei soggetti. La vicenda riguarda il mancato raggiungimento di un accordo transattivo che, secondo la Procura, sarebbe stato manifestamente vantaggioso per l’ente e avrebbe posto fine a un contenzioso con l’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori e il collaudatore di due lotti di un intervento edilizio.

I convenuti formulano comune istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., sulla quale la Procura si esprime favorevolmente rideterminando il danno in € 68.245,23. Con decreto n. 28/2024 dell’08.07.2024 la Sezione accoglie l’istanza e ammette i convenuti a definire la posizione previo pagamento di somme agevolate entro trenta giorni. Il giudizio è rinviato all’udienza camerale per acquisire la prova del pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il comma 1 dell’art. 130 c.g.c., che configura il rito abbreviato come alternativa deflattiva al rito ordinario, con funzione di garantire l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La richiesta va presentata a pena di decadenza nella comparsa di risposta, previo parere concorde del pubblico ministero, e consente di definire il giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa azionata in citazione.

I successivi commi 6 e 7 attribuiscono al collegio il potere di deliberare con decreto in camera di consiglio, motivando sulla congruità della somma in ragione della gravità della condotta e dell’entità del danno, e di fissare il termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. All’udienza fissata il collegio accerta l’avvenuto tempestivo e regolare versamento in unica soluzione.

Nel caso concreto, l’ammissione al rito è stata seguita dal tempestivo pagamento della somma agevolata fissata nel decreto. Il Collegio precisa che il versamento è avvenuto mediante unico bonifico disposto dal difensore comune dei convenuti, con rifusione delle somme dovute dai singoli soggetti. L’unicità del mandato, ai fini della regolarità dei pagamenti, lascia presumere il rispetto delle proporzioni dettate dal decreto in ragione dei singoli apporti causali.

Deve pertanto essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti dei convenuti ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c., che impone al collegio di definire il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese. Il comma 9 qualifica espressamente come non impugnabile la sentenza pronunciata in primo grado.

Quanto alle spese, liquidate in € 93,10 in favore dello Stato, il Collegio le pone a carico dei convenuti in solido secondo il principio della soccombenza virtuale. Dalla lettura degli atti emerge l’evidenza della loro grave colpevolezza e non sussistono validi motivi per disporne la compensazione, come invece sostenuto dal difensore in udienza camerale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *