Conto di riscossione: discarico dell’agente contabile e irregolarità riferibili all’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 177 del 30.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile presuppone l’accertamento della regolarità della gestione, che il giudice compie valutando la documentazione acquisita e i chiarimenti forniti dall’amministrazione. Le irregolarità formali relative alle modalità di trasmissione e deposito del conto, ove la sua provenienza sia certa e il termine contrattuale rispettato, non impediscono il discarico. Il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c. è riferibile all’amministrazione e non all’agente contabile. Giustifica, pertanto, il discarico la differenza tra somme riscosse e versate corrispondente a quanto il concessionario ha titolo a trattenere a titolo di aggio, diritti di urgenza e IVA.

Il Fatto

Il conto giudiziale n. 63554, reso dal concessionario della riscossione per la gestione dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell’imposta comunale sulla pubblicità in favore di un Comune, per il periodo 01.01.2017-30.09.2017, veniva iscritto a ruolo di udienza su richiesta del Magistrato istruttore. La relazione di irregolarità contestava la tardività della presentazione, la mancata sottoscrizione, l’assenza del visto di regolarità, il difetto di parificazione, la mancanza della relazione dell’organo di controllo interno e il mancato riversamento di una somma pari alla differenza tra riscossioni e versamenti.

L’amministrazione comunale e l’agente contabile depositavano memorie difensive, rappresentando che il conto era stato trasmesso entro il termine contrattuale, che i versamenti erano avvenuti secondo la cadenza pattuita e che la differenza contestata coincideva con il compenso trattenuto legittimamente. La causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato i presupposti di iscrizione diretta a ruolo di udienza, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), c.g.c., trattandosi di conto relativo all’ultima gestione dell’agente contabile, comprensivo di partite attinenti a precedenti gestioni. Ha qualificato l’adempimento come sostanziale, funzionale alla presa d’atto formale della chiusura della gestione, nell’interesse tanto dell’amministrazione quanto dell’agente.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto superabili le contestazioni inerenti alla sequenza procedimentale di deposito prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c., alla luce della documentazione prodotta. È emerso che il provvedimento di parifica è stato assunto prima dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio da parte del Consiglio comunale.

Quanto alla mancata sottoscrizione, il rilievo è stato superato dall’acquisizione della e-mail con cui l’agente ha trasmesso il conto tramite posta elettronica certificata, nel rispetto del termine contrattuale. La censura sulla tardività dei versamenti è stata parimenti disattesa, risultando i versamenti effettuati entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre, secondo la cadenza pattuita.

Le difformità tra il rendiconto comunale e il conto dell’agente, e le differenze tra somme riscosse e versate, hanno trovato giustificazione nei chiarimenti forniti: le prime nelle diverse modalità di calcolo; le seconde nel compenso trattenuto dal concessionario a titolo di aggio, diritti di urgenza ex art. 22, comma 9, d.lgs. n. 507/1993 e IVA, oltre a conguagli e al recupero di crediti di anni precedenti.

La Corte ha infine riferito all’amministrazione, e non all’agente contabile, l’irregolarità derivante dal mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, richiamando il proprio orientamento. Non ravvisando irregolarità addebitabili all’agente, ha approvato il conto con discarico, accertando le rimanenze finali e demandando agli organi dell’ente il puntuale adempimento degli obblighi di legge per il futuro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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