L’aggio del concessionario va detratto dal tributo provinciale riscosso (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 14 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto relativo al tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la quota del compenso della riscossione spettante al concessionario delegato dal Comune va dedotta dall’ammontare del tributo prima del versamento alla tesoreria della Provincia. La Provincia è l’ente impositore e, per espressa previsione dell’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 504/1992 in raccordo con l’art. 61, comma 5, d.P.R. n. 43/1988, è il soggetto tenuto al pagamento del compenso; l’accordo pattizio tra Comune e concessionario che ne determina l’entità non incide sulla regolarità del conto, non essendo contestato il merito del quantum debeatur.
Il Fatto
La Provincia ha depositato il conto giudiziale reso dalla società concessionaria del servizio di riscossione del Comune, relativo al versamento della TEFA di spettanza provinciale per l’esercizio 2016. Il magistrato istruttore ha prospettato l’improcedibilità del conto, ritenendo che tra la società e la Provincia non sussistesse rapporto di servizio idoneo, essendo l’agente contabile principale il Comune, e in via subordinata ha rilevato un ammanco per effetto dell’aggio trattenuto dal concessionario anche sulla quota TEFA.
Con sentenza-ordinanza n. 65/2024 il conto è stato dichiarato procedibile e gli atti sono stati rimessi al magistrato istruttore per la relazione integrativa. Quest’ultima ha quantificato l’ammanco in misura maggiore, ricavando la quota provinciale lorda dai ruoli anziché dal riscosso. La società ha chiesto dichiararsi la regolarità del conto, sostenendo che l’aggio è stato calcolato su un’unica riscossione contraddistinta da un solo codice tributo e che la quota riversata alla Provincia è già al netto della commissione del Comune.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la disciplina della TEFA. L’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 504/1992 attribuisce al Comune una commissione dello 0,30 per cento delle somme riscosse, posta a carico della Provincia impositrice. Il successivo comma 7 prevede che l’ammontare del tributo, riscosso insieme alla tassa rifiuti, sia versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della Provincia, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione.
Il Collegio distingue nettamente il concetto di commissione del comma 5 da quello di quota del compenso della riscossione del comma 7. Solo il secondo è deducibile dal tributo prima del versamento all’ente impositore. La disciplina della remunerazione è dettata dall’art. 61, comma 5, d.P.R. n. 43/1988, richiamato dallo stesso art. 19: la commissione per i versamenti diretti e il compenso per la riscossione a ruolo sono a carico degli enti impositori, mentre restano a carico dei contribuenti i compensi nei casi di pagamento spontaneo e quelli per le riscossioni successive all’avviso di mora.
Ne deriva che il soggetto tenuto al compenso della riscossione è la Provincia, per espressa previsione di legge. Il rapporto convenzionale intercorso tra Comune e concessionaria opera su un piano meramente esecutivo e non può derogare alla ripartizione degli oneri fissata dal legislatore. La normativa, peraltro, non preclude la configurabilità di un sub agente contabile delegato alla riscossione della quota TEFA per conto del Comune, con obbligo di rendere il conto della gestione.
Quanto all’entità del corrispettivo, la Corte osserva che eventuali questioni sulla sua determinazione pattizia non inficiano la regolarità del conto: il tributo, pur non essendo un’addizionale in senso tecnico, segue in certa misura la sorte del tributo a cui accede in ragione della prevista contestualità della riscossione. Poiché la relazione non contesta il merito del quantum debeatur, non vi sono ragioni per ritenerlo illegittimo. Il conto è pertanto dichiarato regolare, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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