Pensione privilegiata decorre dal congedo non dal riconoscimento della causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 61 del 20.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria sorge al momento della cessazione dal servizio per riforma e non al momento in cui interviene il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, che attiene a un procedimento distinto e autonomo. La liquidazione d’ufficio del trattamento di privilegio presuppone che le lesioni o infermità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, abbiano determinato la cessazione dal servizio: in ogni altro caso la pensione è liquidata a domanda, da presentarsi nel termine di due anni di cui all’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973. Ove la domanda sia tardiva, la decorrenza economica è fissata al primo giorno del mese successivo alla presentazione. Il giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e conosce dell’an e del quantum del rapporto, senza annullare gli atti amministrativi.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare della Marina Militare, è stato dichiarato permanentemente non idoneo al servizio incondizionato per una discopatia lombare e congedato per riforma, con successivo transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa.
Sollecitata l’I.N.P.S. nel marzo 2019, l’Istituto ha liquidato la pensione privilegiata con decorrenza dal 1° aprile 2019, cioè dal primo giorno del mese successivo alla domanda. Il ricorrente ha chiesto gli arretrati dal giorno del transito nei ruoli civili, evocando anche il Ministero della Difesa per l’omesso avvio officioso del procedimento. Entrambi i convenuti hanno contestato la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato il giudizio pensionistico come cognizione piena sul rapporto, estranea a finalità caducatorie degli atti amministrativi, richiamando Corte dei conti, Sez. Giur. Veneto, n. 11 del 2017.
Quanto alla posizione del Ministero della Difesa, l’eccezione di carenza di legittimazione è stata accolta: dal 1° gennaio 2010 l’Istituto previdenziale determina ed eroga direttamente il trattamento del personale delle Forze armate, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 3, legge n. 335/1995, salvo il caso dell’ausiliaria. Il congedo del ricorrente è documentato in data successiva a tale soglia.
Nel merito, la Corte ha richiamato l’art. 167 d.P.R. n. 1092/1973, che riserva la liquidazione d’ufficio al dipendente cessato dal servizio per infermità riconosciute dipendenti da fatti di servizio, e l’art. 191, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973 per le liquidazioni a domanda. Ha poi richiamato Corte dei conti, III Sez. Giur. App., n. 345 del 2021, secondo cui i presupposti dell’iniziativa officiosa sono lesioni già riconosciute dipendenti da causa di servizio e causative della cessazione.
Dirimente è risultato il dato temporale: la dipendenza della patologia da causa di servizio è stata accertata con decreto ministeriale adottato dopo il congedo per riforma. Al momento della cessazione, dunque, il presupposto dell’avvio d’ufficio non sussisteva e l’interessato era tenuto a presentare istanza, avvenuta solo il 6 marzo 2019, oltre il biennio. Corretta, pertanto, la decorrenza dal 1° aprile 2019.
Respinto anche l’argomento subordinato secondo cui il termine decorrerebbe dal decreto di riconoscimento: la Corte ha aderito all’indirizzo di Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 445 del 2012 e n. 425 del 2021, per cui il momento di insorgenza del diritto è il collocamento a riposo, e l’istanza poteva essere coltivata già dal congedo. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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