Astreinte non applicabile all’amministrazione inadempiente per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 1006 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può negare la condanna della pubblica amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando ricorrano ragioni ostative legate alle peculiari condizioni del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano tali ragioni e assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. L’istituto dell’astreinte non è astrattamente precluso nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua applicazione richiede una verifica concreta dei presupposti e un potere discrezionale di graduazione dell’importo. Il ricorso per ottemperanza è fondato quanto all’obbligo di esecuzione del giudicato e al termine assegnato all’amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una pronuncia del giudice del lavoro, il Ministero è stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, mediante accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2022 al 2024.
Poiché la sentenza non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta con l’accredito della somma stabilita e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata all’amministrazione in data 3 aprile 2024.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Non è contestato che l’amministrazione non abbia dato esecuzione alla pronuncia e che versi in stato di inadempimento. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con accredito della somma determinata nel titolo.
Decorso inutilmente tale termine, il Collegio ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di subdelegare, per l’ulteriore termine di sessanta giorni. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta dei presupposti. La stessa decisione ha chiarito che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.
Applicando tali principi, il Collegio ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando in tal senso alcune pronunce del TAR Lazio e del TAR Campania. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. La domanda di condanna all’astreinte è stata quindi respinta, mentre le spese sono state liquidate in € 800,00, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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