Riesame in rinvio: il giudice deve riesaminare gli indizi contestati (Cass. pen. Sez. VI n. 9263 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio un’ordinanza del tribunale del riesame, il giudice del rinvio non può applicare il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente muovendo da una ricostruzione in fatto che quella stessa sentenza ha cristallizzato senza esame delle obiezioni difensive. La situazione indiziaria posta a base della decisione rescindente è il frutto di un incompleto scrutinio di merito e va perciò nuovamente sottoposta a revisione, affrontando e superando i rilievi in origine prospettati con il riesame. Solo dopo tale verifica il giudice può ritenere consolidata la ricostruzione indiziaria e su di essa modulare il principio di diritto. È affetto da vizio di motivazione il provvedimento che, operando tale salto logico, applichi la regola di diritto a un fatto non ancora accertato.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la custodia in carcere nei confronti di un indagato per concorso in una tentata estorsione aggravata dall’agevolazione mafiosa. Il tribunale del riesame, con ordinanza del 20.02.2024, aveva annullato il provvedimento genetico. La Corte di cassazione, con sentenza del 27.06.2024, aveva annullato con rinvio quella decisione.
In sede di rinvio il tribunale aveva confermato la misura custodiale. La difesa dell’indagato ha proposto nuovo ricorso, lamentando il vizio di motivazione in ordine ai rilievi difensivi già formulati nel primo riesame e l’assenza di motivazione sull’attualità del pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo. Il percorso argomentativo muove da una premessa: i temi agitati dalla difesa con l’originario riesame costituivano l’antecedente logico della valutazione sulla condotta materiale ascritta al ricorrente in termini di partecipazione concorsuale all’aggressione.
Il tribunale, nel definire il primo riesame, aveva annullato il provvedimento genetico prescindendo da tali temi e dando per scontata la correttezza della valutazione del primo giudice. L’annullamento era stato decretato facendo leva sulla genericità del propalato della persona offesa, ritenuto compatibile con una presenza passiva. La sentenza rescindente aveva stigmatizzato tale giudizio logico, rilevando la contraddizione con quanto lo stesso tribunale aveva evidenziato sul ruolo attivo del ricorrente e ribadendo che, ai fini della configurabilità del concorso nel delitto di estorsione, è sufficiente anche la semplice presenza, purché non meramente casuale, sul luogo di esecuzione del reato.
Su questa base la Corte osserva che, nel definire il primo ricorso di legittimità, non poteva che muovere da una situazione in fatto cristallizzata dal tribunale del riesame senza tenere conto delle obiezioni difensive. Rispetto a tale situazione la difesa nulla poteva obiettare nel precedente incidente di legittimità, perché essa era il frutto di un incompleto scrutinio di merito. In sede di rinvio, dunque, andava nuovamente sottoposta a revisione, rispondendo alle censure difensive.
Il tribunale del rinvio ha invece operato un salto logico, applicando la valutazione in diritto imposta dalla decisione rescindente sulla base di una ricostruzione in fatto non consolidata. Ragionando diversamente, una decisione che accolga la prospettazione difensiva secondo il criterio della ragione liquida trascurando rilievi prioritari nell’ordinaria progressione logica finirebbe per ledere le prerogative difensive, ove il provvedimento si riveli errato per altri vizi. Da qui l’annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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