Riserva di posti nel concorso docenti esclusa per il servizio civile nazionale (TAR Veneto n. 516 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile nazionale, svolto prima dell’istituzione del servizio civile universale, non è equiparabile a quest’ultimo ai fini della riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017. La chiarezza del dato normativo applicabile ratione temporis preclude al giudice un intervento additivo, risolvendosi altrimenti in una modifica ampliativa dell’istituto premiale riservata al legislatore. L’equiparazione introdotta dal d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025, non ha natura di norma di interpretazione autentica e non retroagisce sulla procedura concorsuale, soggetta alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando secondo il principio del tempus regit actum. La riserva di posti, in quanto disposizione eccezionale e parzialmente derogatoria dell’ordinaria disciplina di accesso al pubblico impiego, è di stretta interpretazione.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito con decreto ministeriale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la classe di concorso A046 nella Regione Veneto. Tra i titoli fatti valere ha indicato un attestato relativo allo svolgimento del servizio civile nazionale presso una sede associativa, per il periodo dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005.
Approvata la graduatoria di merito con decreto dell’Ufficio scolastico regionale, la candidata non vi è stata inclusa, essendo stata superata da concorrenti muniti di titoli di preferenza. L’Amministrazione ha applicato la riserva del 15 per cento dei posti in favore di chi avesse svolto il servizio civile universale, escludendo il servizio civile nazionale. Di qui l’impugnazione della graduatoria, della nota di mancato riconoscimento della riserva e degli atti connessi.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum ruota attorno all’asserita equiparabilità tra servizio civile nazionale e servizio civile universale. Il Tribunale rileva che la giurisprudenza amministrativa di primo grado si è divisa: alcune pronunce hanno negato l’equiparazione mancando un riscontro normativo; altre hanno prospettato una lettura estensiva secundum Constitutionem, valorizzando il principio di uguaglianza.
Assume rilievo decisivo il recente orientamento del Consiglio di Stato, che il Collegio condivide. In presenza di una previsione inequivoca del legislatore, l’attività interpretativa diretta a estendere la platea dei beneficiari si risolve in una inammissibile modifica ampliativa dell’istituto premiale, non consentita al giudice. La successiva novella del 2025 conferma che l’equiparazione richiedeva un preciso intervento legislativo, precluso in via ermeneutica.
Il Collegio ricostruisce la differente origine dei due istituti: il servizio civile nazionale si poneva in alternativa al servizio militare obbligatorio, mentre quello universale ha carattere volontario. Permangono differenze di latitudine applicativa, quanto ai destinatari, alla durata, all’impegno settimanale e alla formazione richiesta, che astrattamente giustificavano un diverso trattamento premiale.
Nel caso concreto l’attestazione documenta lo svolgimento del servizio civile nazionale in un periodo antecedente all’istituzione di quello universale. Ne discende l’infondatezza dei motivi sulla lamentata equiparazione, sulla pretesa assenza di limiti temporali, sul difetto di istruttoria e sul difetto di motivazione.
Quanto alla novella del d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025, essa non può valere retroattivamente né qualificarsi come norma di interpretazione autentica: la pubblica competizione resta regolata dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in applicazione del principio del tempus regit actum e della natura di lex specialis del bando. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali registrate nella materia. L’infondatezza dei motivi consente di prescindere dal rinnovo della notifica per pubblici proclami.
Nota della Redazione
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