Quote di fornitura derogabili negli accordi-quadro per farmaci biosimilari (TAR Veneto n. 520 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La centrale regionale di acquisto può prestabilire quote di fornitura tra i primi tre operatori economici aggiudicatari di un accordo-quadro per la fornitura di farmaci biosimilari, parametrandole al minor prezzo offerto in gara, purché la libertà prescrittiva del medico resti integra. L’art. 15, comma 11-quater, del d.l. n. 95/2012 non impone la parità assoluta tra gli aggiudicatari, ma persegue la razionalizzazione della spesa farmaceutica. Le quote sono legittime in quanto derogabili su adeguata motivazione del medico, volta a garantire la continuità terapeutica e il miglior trattamento clinico. L’onere motivazionale non è limite alla libertà terapeutica, ma suo veicolo di esercizio consapevole.
Il Fatto
Una società titolare di un medicinale biosimilare a base di Teriparatide ha impugnato la determina di indizione e la successiva aggiudicazione del lotto n. 90 di un appalto specifico indetto dalla centrale unica di committenza regionale. La lex specialis prevedeva la stipula di un accordo-quadro con i primi tre operatori economici, con ripartizione predeterminata della fornitura: 70% al primo classificato, 25% al secondo e 5% al terzo.
La ricorrente, collocatasi al terzo posto con la quota del 5%, ha sostenuto che la clausola imponesse un ordine di preferenza tra gli aggiudicatari, in violazione dell’art. 15, comma 11-quater, del d.l. n. 95/2012, limitando la libertà prescrittiva del medico e alterando la concorrenza. Azienda Zero ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della determina di indizione e ha chiesto il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha prescisso dall’esame dell’eccezione di irricevibilità, respingendo il ricorso nel merito. La questione centrale riguarda l’ultimo periodo della clausola di gara che impone agli enti aderenti di emettere ordinativi nei confronti di uno dei primi tre operatori in graduatoria, nel rispetto delle percentuali fissate nel capitolato.
Il Tribunale ha richiamato la disciplina dei farmaci biologici e biosimilari, ricordando che questi ultimi non sono pienamente equivalenti all’originator, ma possono essere usati come tali nella generalità dei casi, salva la cautela di proseguire il trattamento con lo stesso prodotto. Secondo il Collegio la clausola impugnata non impone limiti inderogabili, ma fissa quote indicative superabili da ciascun ente aderente previa adeguata motivazione del medico prescrittore.
L’onere motivazionale non costituisce un limite inammissibile alla libertà prescrittiva, bensì il veicolo con cui tale libertà si manifesta. Il medico resta libero di scegliere il farmaco ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica e il miglior trattamento del paziente. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul diritto alla salute finanziariamente condizionato e il precedente del Cons. Stato, Sez. III, n. 1309 del 2021, che ha ritenuto legittima la predeterminazione di ordini di preferenza in presenza di identico presidio motivazionale.
Il Tribunale ha concluso che la norma primaria non impone affatto la parità tra gli aggiudicatari, ben potendo la graduatoria indirizzare le scelte di acquisto in vista del contenimento della spesa. La possibilità di deroga alle quote evita la distorsione del mercato lamentata dalla ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.