Riserva posti solo per servizio civile universale non nazionale (TAR Sicilia n. 2192 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del 15 per cento dei posti nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale spetta, nella versione dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 applicabile ratione temporis alle procedure concorsuali bandite prima della novella del 2025, ai soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito. Il servizio civile nazionale di cui alla legge n. 64/2001 non è equiparabile al servizio civile universale ai fini del beneficio, nonostante la continuità funzionale tra i due istituti, in assenza di una norma espressa che ne disponga l’equiparazione. La modifica introdotta dall’art. 4, comma 4, d.l. n. 25/2025, convertito dalla legge n. 69/2025, che ha esteso la riserva anche al servizio nazionale, non ha natura di interpretazione autentica e non retroagisce: essa vale solo per le procedure bandite dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio tempus regit actum e della natura di lex specialis del bando. Le disposizioni premiali di riserva dei posti sono di stretta interpretazione e non ammettono estensione per via giurisprudenziale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A022, indetto in attuazione del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e del D.D. 6 dicembre 2023, n. 2575. Nella domanda ha dichiarato di aver svolto il servizio civile nazionale senza demerito dal 3.10.2005 al 2.10.2006 e di volersi avvalere del relativo titolo di riserva, pari al 15 per cento dei posti.
Alla pubblicazione delle graduatorie definitive la ricorrente ha constatato il mancato riconoscimento della riserva, pur avendo conseguito un punteggio superiore a quello di alcuni candidati inseriti tra i vincitori con il beneficio. Ha quindi impugnato i decreti di approvazione e rettifica della graduatoria, chiedendo l’accertamento del proprio diritto e la condanna dell’Amministrazione alla rettifica, con inserimento a pettine nella graduatoria finale con lo status di riservataria. Le istanze cautelari sono state respinte in primo grado e parzialmente accolte in appello.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda l’equiparazione tra servizio civile nazionale e servizio civile universale ai fini della riserva concorsuale. La ricorrente sosteneva che la riforma del d.lgs. n. 40/2017 avesse mutato solo denominazione e platea dei partecipanti, lasciando immutati principi e finalità dell’istituto, e che la riserva non ponesse limiti temporali.
Il Collegio richiama l’orientamento del Giudice d’Appello, che reputa il SCU in continuità con il SCN, ma esclude che tale continuità legittimi, in assenza di una norma espressa, l’equiparazione ai fini dei benefici concorsuali. Sul piano testuale, la norma applicabile ratione temporis prevedeva il beneficio solo per chi avesse svolto il servizio civile universale.
La Sezione valorizza le differenze strutturali tra i due istituti, ricavabili dalle rispettive discipline: l’accesso riservato ai soli cittadini italiani per il SCN, la durata fissa di dodici mesi, l’impegno settimanale tra le 30 e le 36 ore e la formazione solo eventuale, a fronte della durata flessibile, dell’impegno non inferiore a 25 ore, della formazione obbligatoria e dell’apertura agli stranieri nel SCU.
La novella del 2025, che ha esteso la riserva al servizio nazionale di cui alla legge n. 64/2001, non può valere retroattivamente. Il Collegio nega che si tratti di norma di interpretazione autentica e osserva che, se i due istituti fossero già equiparati, non si spiegherebbe un intervento legislativo puramente ricognitivo. Opera invece il principio tempus regit actum: la competizione è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, insensibile allo ius superveniens.
Un’interpretazione estensiva, inoltre, modificherebbe surrettiziamente le regole concorsuali, ledendo la par condicio dei concorrenti e ampliando la platea dei potenziali riservisti. Esclusa l’illegittimità del diniego, cadono anche le censure di difetto di istruttoria e motivazione, nonché quella relativa alla mancata pubblicazione della graduatoria provvisoria, non prevista dalla lex specialis né dalla disciplina del settore, improntata a semplificazione e celerità per le procedure PNRR. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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