Terzo condono edilizio non ammissibile in area vincolata nonostante vincolo relativo (TAR Sicilia n. 1885 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, e dell’art. 24 l.r. Sicilia n. 15/2004, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente tutte le condizioni di legge. Per la qualificazione dell’area come vincolata è irrilevante la natura assoluta o relativa del vincolo. Un abuso comportante nuova superficie e nuova volumetria non è sanabile, poiché esula dalle opere minori ammesse. In assenza dei presupposti di sanabilità, il parere della Soprintendenza è atto vincolato e la preclusione della sanatoria è assoluta, senza spazio per valutazioni di merito sull’impatto paesaggistico.
Il Fatto
Le ricorrenti, comproprietarie di un appartamento in Milazzo, avevano presentato nel 2004 domanda di condono edilizio per un ampliamento realizzato mediante un corpo di fabbrica in legno lamellare, con incremento di superficie e volumetria, in area sottoposta a vincolo paesaggistico di inedificabilità relativa.
Il Comune aveva dapprima negato la sanatoria e ordinato la demolizione. Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, definito nel 2014 sulla scorta del parere del C.G.A.R.S., era stato accolto, con indicazione di reiterare l’esame dell’istanza secondo i criteri della legge n. 47/1985. Il Comune, in autotutela, aveva annullato il rigetto e trasmesso gli atti alla Soprintendenza. Questa ha però respinto l’intera pratica e ordinato la rimessione in pristino, motivando con la circolare n. 2/2022 e la giurisprudenza costituzionale successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo del terzo condono e dall’orientamento consolidato: la sanabilità delle opere in area vincolata richiede il concorso di quattro condizioni, tra cui la riconducibilità dell’abuso alle tipologie minori (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
La Corte rileva che l’opera in esame consiste in un ampliamento con incremento di superficie e volumetria, tipologia di abuso n. 1, realizzata nell’aprile 2000 in area già vincolata. Un simile intervento non rientra tra le opere minori e non può essere sanato, indipendentemente dal carattere relativo del vincolo.
Il Collegio richiama la Corte cost. n. 252 del 19 dicembre 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge reg. Sic. n. 19/2021, chiarendo che il rinvio dell’art. 24 l.r. n. 15/2004 all’art. 32 d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti sostanziali della sanatoria e che le previsioni statali sui limiti al condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva il superamento del diverso avviso del C.G.A.R.S., parere n. 291/2010, secondo cui in Sicilia rileverebbero solo i vincoli assoluti.
Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il motivo è infondato per la natura vincolata del provvedimento e per l’oggettiva conoscenza dei motivi ostativi, già oggetto di ricorso straordinario. In carenza dei presupposti di legge, il parere della Soprintendenza è dovuto e non residua alcuna valutazione di merito.
La Corte esclude infine la violazione del giudicato e del principio di affidamento: la decisione su ricorso straordinario non configura giudicato tecnico e, comunque, la Soprintendenza non era parte di quel procedimento. Le censure di disparità di trattamento sono respinte, poiché i provvedimenti allegati attengono a procedimenti ex artt. 146 e 167 d.lgs. n. 42/2004, estranei al condono. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.
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Nota della Redazione
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