Ottemperanza al giudicato e incrementi retributivi CCRL nel pubblico impiego (TAR Sicilia n. 2188 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il giudice amministrativo è tenuto al letterale rispetto del dispositivo della sentenza da eseguire e non può estenderne il contenuto oltre quanto in essa affermato. Ove la pronuncia abbia riconosciuto, in favore dei ricorrenti, unicamente gli incrementi retributivi introdotti in via generalizzata dalla contrattazione collettiva in occasione dei rinnovi contrattuali, non può pretendersi l’applicazione di scatti di anzianità, espressamente esclusi dal giudice del lavoro. La disciplina regionale che prevede l’equiparazione del trattamento economico di determinate categorie di personale ai dipendenti regionali non integra un incremento retributivo contrattuale e resta estranea al giudicato. Il ricorso per ottemperanza che prospetti un contenuto del giudicato diverso da quello effettivo è infondato nel merito.
Il Fatto
I ricorrenti hanno agito davanti al TAR Sicilia per l’ottemperanza della sentenza n. 979/2023 della Corte di appello di Palermo, sezione lavoro. Tale pronuncia aveva condannato l’amministrazione regionale a pagare, in favore di ciascun ricorrente, un importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e a corrispondere gli incrementi retributivi di cui ai CCRL applicabili ratione temporis nel periodo dal 1996 al 2011.
I ricorrenti hanno dedotto che l’assessore competente, con il D.R.S. n. 3335 del 25.7.2024, avrebbe liquidato solo il risarcimento del danno da abusivo utilizzo del contratto a tempo determinato, omettendo i predetti incrementi. A loro avviso, nella determinazione del trattamento economico spettante, l’amministrazione avrebbe dovuto includere l’intera anzianità di servizio maturata presso di sé, in aggiunta a quella acquisita presso le società di provenienza, in applicazione dell’art. 48, l.r. n. 21/2001. Hanno quindi chiesto l’ottemperanza con fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato anzitutto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, secondo cui si sarebbe data esecuzione a una sentenza di condanna generica. Il collegio ha tuttavia ritenuto di prescindere da ogni considerazione in rito, essendo il ricorso infondato nel merito.
Il percorso argomentativo muove dal dispositivo della sentenza da eseguire. Il TAR ha rilevato che esso ha disposto il pagamento, per ciascun ricorrente, di due distinte voci: le dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e gli incrementi retributivi contrattuali. Quanto a questi ultimi, la pronuncia aveva escluso che i CCRL pro tempore vigenti prevedessero un sistema di scatti di anzianità, aveva parimenti negato gli incrementi conseguenti alle progressioni economiche orizzontali e aveva affermato che gli incrementi riconoscibili erano unicamente quelli introdotti, tempo per tempo, in via generalizzata dalla contrattazione collettiva in occasione dei rinnovi negoziati nel periodo considerato.
Su questo punto il TAR ha dato atto che il D.R.S. n. 3335/2024 ha espressamente chiarito che gli incrementi introdotti dai CCRL nel periodo dal 1996 al 2011 risultano già corrisposti ai ricorrenti, e che la difesa erariale ha ricostruito nel dettaglio i contratti collettivi effettivamente considerati. Non è risultata in discussione, dunque, l’avvenuta erogazione del risarcimento per l’abuso del contratto a tempo determinato.
Il collegio ha poi respinto la tesi fondata sull’art. 48, l.r. n. 21/2001. La disposizione, ha osservato il TAR, non costituisce un incremento retributivo di cui ai CCRL applicabili nel periodo di riferimento, ma riguarda l’equiparazione del trattamento economico del personale proveniente da determinate società regionali ai dipendenti dell’amministrazione. Essa menziona il contratto collettivo regionale solo al secondo comma, con riguardo all’aggiornamento dell’importo di equiparazione, profilo del tutto estraneo agli incrementi oggetto del giudicato.
Il Tribunale ha infine collegato la richiesta dei ricorrenti al fatto che essi avevano chiesto al giudice civile di appello di dichiarare il diritto agli scatti di anzianità e agli altri elementi retributivi derivanti dall’anzianità. Ma la sentenza n. 979/2023 aveva espressamente negato tali voci, ritenendo le progressioni economiche conseguibili solo a seguito del superamento di apposite selezioni. Il giudice dell’ottemperanza, ha concluso il collegio richiamando il precedente C.g.a.r.s., sez. giurisd., 23 settembre 2024, n. 718, è tenuto al letterale rispetto della pronuncia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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