Retta classificazione contributiva INAIL e decorrenza dal provvedimento di variazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11549 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rettifica d’inquadramento nella gestione tariffaria INAIL, il principio generale di irretroattività dettato dall’art. 11 disp. prel. cod. civ. impone di interpretare l’art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre 2000 nel senso che il provvedimento di esatta classificazione dell’impresa a fini contributivi, con rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione. La decorrenza retroattiva opera solo nei casi di deroga espressamente previsti, tra cui l’erronea o incompleta denuncia del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore. La diversa classificazione aziendale adottata dall’INPS ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 non determina, di per sé, la retrodatazione degli effetti del provvedimento di variazione adottato dall’INAIL.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto illegittima la pretesa dell’INAIL relativa ai maggiori premi dovuti dalla società datrice di lavoro in applicazione dell’inquadramento effettuato dall’INPS, con effetti anche verso l’Istituto assicuratore. Il giudice di merito ha escluso la fondatezza della tesi della retrodatazione del provvedimento di riclassificazione, sul presupposto che la retroattività operi solo in caso di inesatte informazioni rese dal datore di lavoro.
L’INAIL ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, deducendo la violazione delle norme che regolano la rettifica d’ufficio dell’inquadramento tariffario. La società intimata non ha svolto attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica riguarda la decorrenza degli effetti della rettifica d’ufficio dell’inquadramento tariffario operata dall’INAIL, quando la classificazione aziendale sia stata adottata dall’INPS e l’Istituto previdenziale abbia recepito tale inquadramento. Il ricorrente sosteneva che, una volta accertato il diverso inquadramento operato da altro ente, il provvedimento di rettifica dovesse decorrere, con effetto retroattivo, dalla data del provvedimento dell’INPS.
La Corte ha rigettato il ricorso, in continuità con numerosi precedenti, richiamando in particolare Cass. n. 6081 del 2021 e Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020. Il principio affermato è che, in applicazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., il provvedimento di esatta classificazione e di rettifica della tassazione errata ha effetto dalla data in cui l’esatta classificazione doveva essere applicata.
Il Collegio ha tuttavia precisato che, con riferimento all’ipotesi del terzo comma dell’art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000, rileva il principio di irretroattività desumibile dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto, che prevedono espressamente le deroghe, e dalla fonte primaria di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995. Il richiamo alla diversa classificazione aziendale di competenza dell’INPS non giustifica la retroazione degli effetti.
La Corte ha quindi affermato che è solo dall’adozione del provvedimento di variazione che hanno inciso da ultimo sulla classificazione che possono decorrere gli effetti, in ossequio al principio di irretroattività. Il dato testuale degli artt. 14 e 16 del d.m. del 2000 conferma che il provvedimento comunicato al datore di lavoro ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, salvi i casi di erronea denuncia o di erronea classificazione non addebitabile al datore di lavoro.
Ha confermato tale lettura il richiamo agli artt. 15 e 17 del medesimo d.m., che regolano la rettifica su domanda del datore di lavoro con identica decorrenza. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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