Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 391 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando il provvedimento da eseguire è passato in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. A seguito della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, che non fornisce chiarimenti sulla mancata attivazione del beneficio, il giudice accoglie la domanda di ottemperanza e nomina commissario ad acta il dirigente dell’ufficio scolastico regionale. Questi agisce quale organo ausiliario del giudice, sostituendosi all’Amministrazione nell’esercizio di poteri amministrativi non esercitati. La penalità di mora può essere negata quando risulti sproporzionata rispetto al credito e alla finalità del beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo ha accertato il suo diritto al beneficio della carta elettronica del docente e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione per gli anni scolastici indicati in motivazione.

Il Ministero si è costituito chiedendo la riunione del procedimento ad altri pendenti davanti al medesimo TAR, patrocinati dallo stesso studio legale. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rigettato l’istanza di riunione, richiamando le precedenti pronunce della Sezione che si intendono qui integralmente richiamate anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a..

Nel merito dell’ammissibilità, la sentenza da eseguire è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario: è così integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notificazione della sentenza in copia conforme è avvenuta il 16.4.2024 e quella del ricorso il 25.3.2025.

Il Collegio ricorda che, per effetto della riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non impone più la formula esecutiva, prescrivendo soltanto il rilascio della copia conforme all’originale.

Sul merito, il ricorso è accolto dando continuità all’orientamento della Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione del beneficio. Richiamando i principi di legittimità in tema di riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il Collegio ha condannato il Ministero a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni.

Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il commissario opera quale organo ausiliario del giudice, non nell’esercizio di poteri amministrativi funzionali all’interesse pubblico, ma per dare attuazione al comando contenuto in sentenza, anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati (Cons. Stato, A.P. n. 8 del 2021). Egli può adottare atti di varia natura, incluso l’ordine alla struttura tecnica di includere il ricorrente tra i soggetti ammessi al bonus.

È stata invece rigettata la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., ritenuta sproporzionata rispetto al credito e alla finalità del beneficio, non qualificabile come fonte di sostentamento ma come mero incentivo alla crescita professionale. Le spese sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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