Annullamento immatricolazione universitaria per difetto di motivazione e di istruttoria (TAR Lombardia n. 2834 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Università annulla l’immatricolazione di uno studente internazionale per assenza del requisito di scolarità è illegittimo per difetto di motivazione e difetto di istruttoria quando ometta di valutare in concreto l’idoneità del corso propedeutico (foundation course) a colmare gli anni di scolarità mancanti. La disciplina ministeriale non prescrive una durata minima predeterminata del corso propedeutico svolto presso altra Università italiana, richiedendo soltanto che esso sia idoneo a colmare la preparazione richiesta. È illegittima l’esclusione automatica fondata sulla sola durata del corso, senza accertamento dei risultati di apprendimento e senza considerazione dell’intero percorso formativo. La motivazione costituisce presidio di legalità sostanziale e non può essere integrata in giudizio mediante scritti difensivi, né può essere salvata ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino UE, ha conseguito il diploma di scuola superiore in un Paese estero al termine di un percorso di undici anni. Per colmare l’anno di scolarità mancante rispetto all’ordinamento italiano ha frequentato, presso un’Università italiana, un foundation course a indirizzo STEM di durata semestrale, conseguendo 60 CFU corrispondenti a un anno accademico. Superato il test di ingresso, è stato immatricolato al corso di laurea in Ingegneria Civile – International Track presso il Politecnico di Milano.
Dopo l’inizio dei corsi, l’Ateneo ha contestato la carenza di un modulo di lingua italiana, ha sospeso l’account personale dello studente e ha disposto l’annullamento dell’immatricolazione. Il decreto del Rettore è stato conosciuto dal ricorrente solo a seguito del deposito documentale in giudizio. Con ricorso e motivi aggiunti lo studente ha impugnato il decreto e gli atti conseguenti, deducendo la violazione degli obblighi di trasparenza e motivazione, della legge n. 148/2002 di ratifica della Convenzione di Lisbona e delle procedure ministeriali in materia di riconoscimento dei titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto invertito l’ordine di esame, qualificando il decreto rettorale come provvedimento lesivo e le comunicazioni sulla sospensione dell’account e la disattivazione dell’indirizzo di Ateneo come atti meramente conseguenti. Ha poi respinto l’eccezione di tardività: la comunicazione tramite il sistema OTOBO non equivale alla posta elettronica certificata e non consente di ricavare l’avvenuta consegna, trattandosi di un sistema di trouble ticketing interno all’Ateneo.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il primo motivo. Il decreto si limita ad affermare che lo studente non possiede i requisiti per l’immatricolazione, senza indicare le ragioni per cui il corso STEM frequentato, concluso con 60 CFU, sarebbe inidoneo. La carenza non può essere colmata dalle memorie difensive, che costituiscono una integrazione postuma della motivazione, inammissibile secondo costante giurisprudenza amministrativa.
Il Collegio ha escluso che trovi applicazione l’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990. Richiamando la Corte cost. n. 92/2015 e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha ribadito che il difetto di motivazione non è assimilabile a un vizio formale o procedimentale, costituendo la motivazione il fondamento stesso del legittimo esercizio del potere amministrativo.
È risultato fondato anche il terzo motivo, relativo al difetto di istruttoria. La decisione di ritenere lo studente privo dei requisiti e la sua posizione insanabile è stata adottata senza alcuna valutazione del percorso scolastico, in modo automatico. Il Collegio ha richiamato la legge n. 148/2002, che demanda alle Università il riconoscimento dei titoli esteri in conformità ai rispettivi ordinamenti, e le procedure ministeriali per l’a.a. 2024-2025, che ammettono certificazioni di foundation course anche di durata inferiore all’anno accademico prive di durata minima prescritta. L’esclusione basata sulla sola durata del corso è pertanto illegittima, senza l’accertamento dei risultati di apprendimento e dell’idoneità concreta del percorso a colmare la scolarità mancante, anche in relazione a un corso di laurea erogato interamente in inglese.
L’annullamento del decreto produce effetto caducante sugli atti attuativi, anch’essi annullati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.