L’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per l’accredito sulla Carta del docente (TAR Veneto n. 1596 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione a un facere specifico, quale l’accredito sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, è titolo per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima il giudice amministrativo ad ordinare l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l’adempimento e nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito sulla sua Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti della somma di € 1.000,00, oltre alla rifusione delle spese di lite. La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione.
Non avendo il Ministero provveduto all’esecuzione del giudicato, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza al TAR, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi alla decisione e che fosse nominato un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero, ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario, attestato da apposita certificazione, e l’avvenuta notifica del titolo esecutivo al Ministero. Ha inoltre constatato il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dimostrato di avervi dato corso.
Superato il vaglio di ammissibilità, il Collegio ha affermato la propria giurisdizione, riconoscendo che le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rientrano tra i titoli esecutivi la cui attuazione può essere ottenuta dinanzi al giudice amministrativo. Tale azione è infatti funzionale ad ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato, come previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Nel merito, il ricorso è stato giudicato fondato, non avendo l’Amministrazione fornito elementi per dimostrare l’avvenuto adempimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di costituire la Carta elettronica del docente con l’accredito della somma dovuta, secondo le modalità e le funzionalità stabilite dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, assegnando un termine di 60 giorni per l’esecuzione.
In conformità alle richieste del ricorrente, il giudice ha altresì nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega, affinché provveda direttamente in via sostitutiva ove l’inerzia ministeriale perduri oltre il termine assegnato. Le spese del giudizio sono state poste a carico della parte soccombente e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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