Ammissione alla massa passiva tra giurisdizione ordinaria e ottemperanza (TAR Sicilia n. 1664 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contenzioso relativo al diniego di ammissione alla massa passiva di crediti accertati con sentenza appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché all’Organismo straordinario di liquidazione non compete alcun potere discrezionale o autoritativo, ma un’attività vincolata di mera rilevazione e accertamento secondo canoni tecnico-giuridici. La controversia verte, infatti, sull’esistenza e sull’ammontare di un diritto di credito, e non su un potere amministrativo. Resta invece devoluta al giudice amministrativo la domanda di quantificazione del dovuto in sede di ottemperanza, che presuppone l’esercizio di un potere sostanzialmente cognitorio. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso introduttivo quando la mancata ammissione al passivo renda inutile la pronuncia sulla quantificazione.
Il Fatto
I ricorrenti, titolari di crediti accertati dal Tribunale di Modica con sentenza n. 174 del 2011 e dalla Corte d’appello di Catania con sentenza n. 913 del 2017, hanno agito dinanzi al TAR per ottenere la determinazione degli importi dovuti dal Comune di Ispica e l’ordine alla Commissione straordinaria di liquidazione di ammetterli alla massa passiva. Il Comune, dichiarato lo stato di dissesto, aveva riscontrato l’istanza con un preavviso di diniego.
Costituitosi il Comune, che ha eccepito tra l’altro il difetto di giurisdizione, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso la deliberazione dell’Organismo straordinario di liquidazione n. 54 del 28 ottobre 2025, che aveva rigettato le istanze di ammissione al passivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, distinguendo la posizione del ricorso introduttivo da quella dei motivi aggiunti. La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla natura della posizione dedotta in giudizio, a prescindere dalla fondatezza della domanda.
Sul ricorso introduttivo, che mira alla quantificazione degli importi dovuti in forza del giudicato, sussiste la giurisdizione amministrativa: la normativa sul dissesto inibisce le azioni esecutive, ma non preclude il giudizio di ottemperanza quando si eserciti un potere sostanzialmente cognitorio, secondo l’orientamento richiamato (CGA n. 525 del 2024; Cons. Stato, sez. IV, n. 6411 del 2020).
Diversa è la sorte dei motivi aggiunti. Richiamando un orientamento consolidato (TAR Sicilia, Palermo, n. 2027 del 2025; TAR Sicilia, Catania, n. 2146 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 176 del 2025; Cons. Stato, V, n. 5170 del 2012 e n. 2824 del 2012), il Collegio afferma che all’Organismo straordinario di liquidazione non compete alcun potere discrezionale in tema di ammissione alla massa passiva, avendo i suoi provvedimenti valore paritetico-ricognitivo. La funzione è di mera rilevazione-accertamento e culmina in un giudizio da compiersi secondo diritto.
Ne deriva che il contenzioso sul diniego di ammissione verte sull’esistenza e sull’ammontare di diritti soggettivi e appartiene quindi alla giurisdizione ordinaria. I motivi aggiunti sono pertanto inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il ricorso introduttivo è invece dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse: la mancata ammissione al passivo priva di utilità un’eventuale pronuncia sulla quantificazione e impedisce al giudice di ordinare l’ammissione. Le spese sono integralmente compensate per l’esito in rito.
Nota della Redazione
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