Progressione verticale, chiarimenti integrativi e par condicio nei titoli (Cons. Stato n. 6308 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di chiarimenti rivolta dalla commissione esaminatrice ai candidati di una procedura comparativa per progressione verticale, in quanto attività interlocutoria endo-procedimentale, non richiede specifica motivazione né il rispetto delle forme prescritte per la domanda di partecipazione. Il divieto di integrazione postuma riguarda gli elementi sostanziali della domanda, idonei ad alterare la par condicio competitorum; non opera, invece, quando la nota integrativa costituisca mera specificazione di titoli già indicati, ancorché in modo impreciso o sotto voce parzialmente sovrapponibile. La modifica della graduatoria non si produce quando i punti contestati, anche se riconosciuti, restano insufficienti al superamento del concorrente collocato in posizione utile.
Il Fatto
Un Comune pubblica un avviso di procedura comparativa per soli titoli, finalizzato alla progressione verticale tra aree professionali, per la copertura di un posto di Funzionario tecnico. Alla selezione partecipano tre dipendenti a tempo indeterminato, tutti in servizio presso il medesimo Settore come collaboratori tecnici. All’esito delle valutazioni, un candidato risulta vincitore con 79 punti; il ricorrente consegue 69 punti e il terzo candidato 64.
Il candidato non vincitore impugna la determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria davanti al TAR, contestando sia la mancata attribuzione di ulteriori punti per abilitazioni professionali, sia la legittimità della richiesta di integrazioni documentali rivolta ai concorrenti, dalla quale il vincitore aveva tratto un incremento di nove punti. Il TAR respinge il ricorso. Propone appello il candidato soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta congiuntamente i profili di rito e di merito, muovendo dall’art. 5, lett. D), del Regolamento comunale, che commisura i punteggi per titoli di servizio alla valutazione degli incarichi svolti nel triennio antecedente, articolati in sei tipologie. La commissione, prima di attribuire i punteggi, aveva richiesto chiarimenti ai tre candidati su voci di titoli non dichiarate o dichiarate in modo incompleto.
Quanto alla pretesa irritualità della richiesta e dell’invio via email, il Consiglio osserva che la prescrizione di forma richiamata dall’appellante riguardava la sola presentazione delle domande di partecipazione, mentre l’avviso non conteneva alcuna specifica prescrizione per la richiesta di chiarimenti. Trattandosi di attività interlocutoria endo-procedimentale, essa non richiede apposita motivazione. Nessun vulnus sostanziale è allegato, avendo del resto il ricorrente riconosciuto di avere ricevuto analoga richiesta: la censura si rivela di carattere formalistico.
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui la domanda di partecipazione è atto di natura negoziale i cui contenuti si cristallizzano alla scadenza del termine, senza che sia consentita l’integrazione postuma di elementi sostanziali. Il principio non è però violato nella specie. Il vincitore aveva indicato nella domanda originaria la determinazione dirigenziale istitutiva dello Sportello Unico dell’Edilizia, provvedimento a portata generale descrittivo dei compiti del responsabile del procedimento, cumulando tale indicazione sotto una voce in parte sovrapponibile. La nota integrativa ha poi specificato le determine di conferimento degli incarichi effettivamente ricoperti.
La Corte corregge parzialmente la motivazione del TAR — che aveva fatto erroneo riferimento all’incarico di responsabile del SUAPE — e qualifica l’indicazione originaria come imprecisa ma non tamquam non esset, essendo l’errore indotto dalla poco chiara formulazione delle voci regolamentari. La nota di integrazione costituisce dunque mera specificazione di attività già rappresentate, note a tutti i dipendenti del Settore.
Respinto il secondo motivo, il primo — volto al riconoscimento di ulteriori punti — diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché i punteggi rivendicati restano comunque insufficienti a modificare la graduatoria. Le spese del grado sono compensate, in ragione della non perspicua formulazione della norma regolamentare e della parziale inesattezza della sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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