Revisione prezzi appalto: giurisdizione ordinaria se è controversa solo la decorrenza (TAR Lazio n. 2086 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, quando la stazione appaltante ha già riconosciuto la spettanza della revisione prezzi e la relativa percentuale di calcolo, la controversia che residui sulla sola decorrenza del conguaglio non ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo. Esaurito il potere discrezionale con l’accertamento dell’an e del quantum, la posizione del fornitore si configura come diritto soggettivo all’adempimento contrattuale, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. La clausola convenzionale che subordina l’adeguamento alla presentazione di un’istanza di parte non riporta la materia nell’area degli interessi legittimi.
Il Fatto
Una società affidataria del servizio di pulizia e sanificazione per le Aziende Sanitarie regionali ottiene, per scorrimento, l’aggiudicazione di un lotto di gara. Segue la convenzione e l’ordinativo di fornitura, con esecuzione destinata a protrarsi per più annualità. L’art. 12.7 della Convenzione riconosce al fornitore la facoltà di chiedere, a partire dal secondo anno di contratto, l’adeguamento dei prezzi in base ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.
Dopo il rinnovo del contratto collettivo e la pubblicazione delle nuove tabelle ministeriali, la società presenta istanza di revisione, quantificando l’incremento del costo della manodopera in una determinata percentuale. La Regione accoglie l’istanza con una determinazione, ma fissa la decorrenza dell’adeguamento alla data della domanda. La società impugna quel provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo che il conguaglio dovrebbe retroagire al primo giorno del secondo anno contrattuale e contestando la mancata considerazione di una successiva istanza riferita alle annualità seguenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione, rilievo che la stessa ricorrente aveva prospettato in via introduttiva. La questione non attiene all’an della revisione, perché il diritto è attribuito in modo inequivocabile dalla Convenzione, sia pure subordinatamente alla presentazione di un’apposita richiesta. Neppure è controverso il quantum, inteso come percentuale di calcolo: la clausola convenzionale individua i criteri di determinazione degli importi nei maggiori oneri derivanti dai nuovi contratti collettivi.
Da ciò discende l’assenza di qualsiasi margine discrezionale in capo alla stazione appaltante. Non occorreva una vera e propria istruttoria sulle voci di costo, essendo rimessa all’amministrazione una semplice operazione matematica di comparazione tra le tabelle ministeriali delle diverse annualità. La stessa Regione, del resto, non aveva contestato né la spettanza della revisione né la percentuale indicata dal fornitore.
Residua dunque un’unica questione: il termine iniziale di decorrenza dell’aumento. Si tratta di interpretare la clausola contrattuale e di applicare un calcolo, attività che non implica esercizio di poteri autoritativi. Non ricorre pertanto quella connessione inestricabile tra diritti soggettivi e interessi legittimi che giustifica l’attribuzione della materia alla giurisdizione esclusiva. La pretesa della ricorrente integra una domanda di adempimento contrattuale, della quale va solo stabilita la decorrenza.
Il Collegio richiama l’orientamento della Cassazione civile sez. I, 14/08/2025, n. 23255, secondo cui, in tema di appalti, quando si discuta non della debenza del compenso revisionale, già riconosciuta dall’amministrazione, ma della sua misura o del termine iniziale di decorrenza, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il potere discrezionale è già stato consumato. La causa può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione della decisione in rito.
Nota della Redazione
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