Convocazione obbligatoria del Consiglio nazionale su richiesta di un sesto dei componenti (TAR Lazio n. 9396 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La convocazione del Consiglio nazionale di una Federazione di Ordini professionali, richiesta da almeno 1/6 dei suoi componenti ai sensi del regolamento interno, costituisce per il Presidente un atto vincolato, subordinato alla sola ricorrenza dei presupposti formali ivi previsti: la provenienza della richiesta dal numero minimo di componenti e l’indicazione puntuale degli argomenti da inserire all’ordine del giorno. Il Presidente non può denegare la convocazione esercitando un potere di valutazione preventiva sulla riconducibilità delle questioni sollevate alle attribuzioni del Consiglio: in caso di mancata convocazione, il regolamento prevede la sostituzione del Presidente ad opera degli organi competenti. Ne consegue l’illegittimità del diniego di convocazione motivato con riferimento alla competenza del Comitato centrale in materia di gestione degli Ordini territoriali.

Il Fatto

Alcuni Presidenti di Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista, nella loro qualità di componenti ex lege del Consiglio nazionale della Federazione nazionale (FNOFI), avevano richiesto al Presidente della Federazione la convocazione straordinaria del Consiglio nazionale per discutere delle gravi violazioni nella gestione amministrativa di un Ordine territoriale, denunciate da un componente dimissionario del Collegio dei Revisori. La richiesta risultava sottoscritta da 16 Presidenti su 38, oltre il quorum di 1/6 dei componenti previsto dal regolamento interno, e indicava gli argomenti da porre all’ordine del giorno. Il Presidente della FNOFI, dopo un preavviso di diniego, comunicava il provvedimento negativo, ritenendo la questione estranea alle attribuzioni del Consiglio nazionale e riconducibile alle competenze del Comitato centrale, che ne aveva già avuto cognizione. I Presidenti istanti impugnavano il diniego dinanzi al TAR Lazio, deducendone l’illegittimità per violazione delle disposizioni regolamentari sulla convocazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente scrutinato le eccezioni in rito. Ha ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall’Ordine territoriale interessato: il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti degli Ordini e non dagli iscritti all’albo, sicché i ricorrenti, in qualità di componenti dell’organo, erano legittimati a richiederne la convocazione. Ha dichiarato, invece, fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Salute, non essendo stati impugnati atti ministeriali ma provvedimenti adottati dalla Federazione, ente dotato di autonomia.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Gli Ordini dei fisioterapisti e la loro Federazione nazionale sono enti pubblici non economici che operano quali organi sussidiari dello Stato, disciplinati dal D.Lgs. C.P.S. n. 233/1946, come modificato dalla legge n. 3/2018, e dal regolamento interno della FNOFI, approvato dal Consiglio nazionale. Le norme regolamentari sulla convocazione dell’adunanza straordinaria sono state interpretate in modo sistematico: l’art. 8 del regolamento subordina la convocazione alla sola richiesta sottoscritta da almeno 1/6 dei componenti, corredata dagli argomenti da inserire all’ordine del giorno; l’art. 9, comma 4, impone al Presidente di indire l’adunanza entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, con espressa previsione della sostituzione in caso di inerzia.

La circostanza che la questione oggetto della richiesta, relativa alla gestione amministrativo-contabile di un Ordine territoriale, possa rientrare nelle competenze del Comitato centrale, non attribuisce al Presidente alcun potere di filtro sull’ammissibilità degli argomenti. Il regolamento non gli riconosce la facoltà di sindacare la riconducibilità delle questioni alle attribuzioni del Consiglio nazionale. L’obbligatorietà della convocazione è, infatti, il correttivo previsto dallo stesso regolamento a garanzia delle prerogative della minoranza qualificata dei componenti del Consiglio, che non verrebbero altrimenti tutelate.

Il provvedimento di diniego è stato pertanto ritenuto illegittimo per violazione delle richiamate disposizioni regolamentari. Il TAR ha accolto il ricorso per il primo motivo assorbente, senza scrutinare le ulteriori censure. Le spese di lite sono state compensate, avuto riguardo alla peculiarità e novità delle questioni esaminate. La decisione del Collegio afferma il principio per cui, in presenza dei soli presupposti formali previsti dal regolamento, la convocazione dell’adunanza straordinaria è un atto dovuto, non derogabile da valutazioni discrezionali del Presidente sulla opportunità o sull’ammissibilità nel merito della discussione richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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