Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 358 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Accertati il passaggio in giudicato del provvedimento azionato, la sua notificazione e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il TAR ordina l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è accolta nei limiti degli interessi legali sul dovuto, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e dies ad quem nel giorno dell’adempimento, anche tardivo, o dell’esecuzione da parte del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di 500 euro per ciascuna delle annualità scolastiche riconosciute. La sentenza, pubblicata il 6 novembre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificato il titolo ai fini esecutivi il 9 maggio 2025 e decorso il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, tenuta a conformarsi al decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il TAR verifica poi i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e la decorrenza del termine di 120 giorni. Rileva, inoltre, che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Su queste basi, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore, e nomina fin d’ora, in caso di inerzia, il commissario ad acta nella persona del Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie, incarico conferito ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne determina l’importo nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Individua il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, ovvero dell’esecuzione da parte del commissario. Richiama, sul punto, Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021, osservando che l’insediamento del commissario non priva l’Amministrazione del potere di provvedere.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 800 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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