Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 43 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta e piena soddisfazione della pretesa del creditore, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del processo, non essendo più necessaria né l’assegnazione di un termine all’amministrazione né la nomina di un commissario ad acta. Il giudice accerta l’avvenuta esecuzione del giudicato e, in difetto di contestazioni residue, dichiara estinto il giudizio. La circostanza che la soddisfazione sia stata dichiarata dalla stessa parte ricorrente, con rinuncia all’interesse alla definizione, consolida il venir meno dell’interesse alla pronuncia. Le spese sono compensate quando le parti ne facciano concorde richiesta.
Il Fatto
La ricorrente aveva agito in sede di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire il trattamento indiretto privilegiato di prima categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza dal 12.12.2017, ed erano stati condannati l’INPS al pagamento dei ratei con accessori e l’Istituto insieme al Ministero della Difesa al rimborso delle spese legali.
Lamentando la mancata esecuzione della pronuncia, immediatamente esecutiva, da parte delle amministrazioni intimate e regolarmente diffidate, la ricorrente aveva chiesto l’assegnazione di un termine di trenta giorni per l’integrale esecuzione e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’INPS si era costituito sostenendo di aver dato regolare e completa esecuzione alla sentenza.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice unico delle pensioni attiene al venir meno dell’interesse alla decisione nel giudizio di ottemperanza. La ricorrente, con memoria depositata prima dell’udienza, ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere.
La Corte ha verificato, sulla base di quanto esposto e della documentazione prodotta, che la pretesa della ricorrente risulta pienamente soddisfatta. L’accertamento dell’avvenuta esecuzione del giudicato rende superflua ogni ulteriore statuizione, sia quanto al termine da assegnare all’amministrazione, sia quanto alla nomina del commissario ad acta.
Ne deriva la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del processo. Sulle spese la Corte ha disposto la compensazione, in conformità alla richiesta concorde delle parti.
La pronuncia si colloca nel solco della funzione tipica del giudizio di ottemperanza, che è quella di assicurare l’attuazione effettiva del giudicato: quando l’esecuzione è già avvenuta, l’interesse all’iniziativa processuale viene meno e il giudice non può che prenderne atto, senza pronunciarsi nel merito dell’esecuzione stessa.
Nota della Redazione
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