Ottemperanza per la carta docente: l’inerzia dell’amministrazione supera il termine dilatorio e legittima il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 660 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza è fondata quando l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato nel termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come prescritto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tal caso, il giudice dell’ottemperanza condanna l’amministrazione a provvedere entro un termine assegnato e nomina sin d’ora un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere respinta quando la nomina del commissario ad acta renda superfluo l’istituto e sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento di attivazione del beneficio e la serialità del contenzioso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per l’anno scolastico di riferimento. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia, limitandosi al pagamento delle sole spese di lite. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata e che il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso infruttuosamente. Ha pertanto condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente, nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi respinto la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., richiamando la giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e i propri precedenti. Ha escluso che ricorrano i presupposti per l’applicazione della misura, valorizzando la complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, e la natura del beneficio, non qualificabile come mezzo di sostentamento ma come incentivo all’aggiornamento professionale.

La nomina del commissario ad acta è stata disposta sin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, individuandolo nel Responsabile della Direzione Generale competente, con facoltà di delega e possibilità di ricorrere al pagamento in conto sospeso. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione e distratte in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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