Dirigenti penitenziari: no a moltiplicatore e aliquota 44 per cento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 230 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
I benefici pensionistici consistenti nell’aliquota di rendimento del 44 per cento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e nel cd. moltiplicatore di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997, richiamati dall’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021, si applicano esclusivamente al personale militare e al personale della Polizia di Stato ad ordinamento civile, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Essi non si estendono ai dirigenti penitenziari, in mancanza di una disposizione normativa espressa. L’equiparazione giuridica ed economica al personale dirigente della Polizia di Stato non opera in via generale, essendo stata limitata agli istituti rimessi alla negoziazione collettiva, dai quali è esclusa la materia pensionistica. L’applicazione di singoli benefici pensionistici alla dirigenza penitenziaria dipende da specifiche previsioni di legge e non dal principio di equiparazione.
Il Fatto
Un ex dirigente penitenziario, cessato dal servizio con un’anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, di sedici anni e quattro mesi, agiva per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, liquidato con il sistema misto. Chiedeva l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 44 per cento e l’incremento del montante contributivo mediante il moltiplicatore.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana rigettava il ricorso, escludendo il diritto invocato per difetto di una disposizione espressa. L’interessato proponeva appello, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme sull’equiparazione tra dirigenza penitenziaria e dirigenza della Polizia di Stato, la disparità di trattamento rispetto all’art. 3 della Costituzione e la lesione del legittimo affidamento. L’Inps, costituitosi, sosteneva la sottrazione della categoria all’ambito applicativo delle disposizioni e l’inammissibilità di un’estensione analogica.
La Motivazione della Corte
La questione verte sull’applicazione dell’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021 e dell’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997 ai dirigenti del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che, alla data del 31 dicembre 1995, avevano maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. La decisione di primo grado aveva negato all’appellante, ai fini del calcolo della quota retributiva, l’aliquota annuale del 2,44 per cento per gli anni maturati sino a quella data, nonché il moltiplicatore.
Il Collegio rileva che entrambi i benefici sono stati espressamente estesi dal legislatore al personale militare, alla Polizia di Stato ad ordinamento civile e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. I dirigenti penitenziari, pur collocati fra il personale in regime di diritto pubblico alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, non appartengono alle forze di polizia e restano esclusi dall’ambito applicativo delle norme.
La tesi dell’appellante, fondata sugli artt. 40 della legge n. 395/1990 e 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017, non convince. L’equiparazione al personale dirigente della Polizia di Stato è cessata per effetto dell’art. 41, comma 5, della legge n. 449/1997 all’entrata in vigore del primo contratto collettivo; l’estensione transitoria disposta dall’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 95/2017 è stata limitata agli istituti rimessi alla negoziazione collettiva ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 63/2006, dai quali va pacificamente esclusa la materia pensionistica.
Né rilevano, in senso contrario, i benefici pensionistici già riconosciuti alla dirigenza penitenziaria. La maggiorazione figurativa di un quinto trova applicazione non in forza dell’equiparazione, ma direttamente in virtù dell’art. 3 della legge n. 284/1977, che la prevede per il personale direttivo con qualifica dirigenziale dell’Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Quanto ai sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Collegio prende atto del mutato orientamento dell’Inps, ma osserva che il riconoscimento in via interpretativa di un beneficio con riflesso solo indiretto sul quantum della pensione non basta, in assenza di una specifica previsione, a estendere i benefici invocati.
Non sussiste violazione del principio di uguaglianza, stante la diversità dei rispettivi ruoli e il rilievo solo pensionistico dei benefici rivendicati, né lesione del legittimo affidamento, poiché in alcun atto dell’Istituto o del Ministero era prevista l’applicazione del moltiplicatore ai dirigenti penitenziari. L’appello è pertanto infondato e viene rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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