Adeguamento INPS alle Sezioni riunite: cessazione della materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 11 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento spontaneo dell’INPS alle pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenuto in via amministrativa nel corso del giudizio pensionistico, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti. La circostanza che la questione abbia formato oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti integra una giusta ragione di compensazione integrale delle spese di lite, in deroga al criterio della soccombenza, anche virtuale. Il riconoscimento del diritto in sede amministrativa rende superfluo l’accertamento giudiziale invocato dal ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al corpo dei Vigili del Fuoco e in quiescenza, è titolare di pensione liquidata con il sistema di calcolo misto, non avendo maturato al 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni. Il trattamento combina una quota retributiva per le anzianità fino al 31.12.1995, calcolata ex d.P.R. n. 1092/1973, e una quota contributiva per le anzianità dal 01.01.1996, calcolata ex legge n. 335/1995.

Il ricorrente contesta il fatto che l’INPS, nel liquidare la pensione, non abbia applicato alla quota retributiva la corretta aliquota di rendimento prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. L’Istituto si è costituito, dichiarando di essersi adeguato in via amministrativa alle sentenze delle Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021, e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese. Il ricorrente ha aderito alla cessazione, chiedendo però la vittoria delle spese secondo la soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico ha rilevato che l’Istituto previdenziale si è adeguato in via amministrativa alle pronunce delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021 e n. 12/2021, liquidando al ricorrente il corretto trattamento pensionistico. L’adeguamento ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in giudizio, privando di interesse la prosecuzione del processo.

Poiché entrambe le parti hanno concordemente richiesto la cessazione della materia del contendere, la decisione discende direttamente dall’accordo processuale e dal venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito. Restava da regolare il profilo delle spese, sul quale le parti hanno mantenuto posizioni divergenti.

Il ricorrente invocava la condanna dell’Istituto secondo il criterio della soccombenza virtuale, che presuppone un accertamento prognostico dell’esito del giudizio. La Corte ha escluso questa soluzione, valorizzando la complessità della questione e l’alternarsi di pronunce giurisprudenziali contrastanti, idonee a giustificare l’operato dell’Istituto.

Su queste basi il giudice unico ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, facendo applicazione dei criteri generali in materia e riconoscendo la sussistenza di giusti motivi che escludono la soccombenza. La dichiarazione di cessazione non presuppone dunque alcun accertamento del diritto, che resta definito in sede amministrativa mediante l’adeguamento alle Sezioni riunite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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