Controllo preventivo e modifica del contratto originario già vistato (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 112 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità, oltre agli atti tassativamente elencati dall’art. 3 della legge n. 20 del 1994, anche gli atti che producono sugli atti stessi effetti modificativi sul piano soggettivo o oggettivo, ossia che comportino esercizio dello ius variandi rispetto agli elementi essenziali del contratto originario già sottoposto a controllo. Ai fini dell’individuazione dell’organo competente, la Corte dei conti segue una logica sistematica che privilegia la valutazione unitaria dell’operazione economica ad opera di un unico ufficio, da identificarsi in quello al quale è stato sottoposto il primo atto della complessa fattispecie. Ne consegue che i contratti attuativi dello ius variandi consentito dal contratto originario devono essere presentati all’Ufficio competente al controllo su tale contratto. Ove la Sezione regionale di controllo non abbia svolto il controllo di legittimità né sul contratto originario né sul suo rinnovo, non è integrato il presupposto perché essa esamini un ulteriore accordo modificativo.

Il Fatto

La Prefettura di Milano ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, per il controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. g), della legge n. 20 del 1994, il decreto del Prefetto n. 146040 del 3 maggio 2024, con il quale è stato approvato un atto aggiuntivo al contratto di rinnovo dell’appalto per la gestione del centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli.

L’atto aggiuntivo, sottoscritto con l’amministrazione giudiziaria del ramo d’azienda sequestrato in sede penale, modifica il contratto di rinnovo intervenuto nel novembre 2023, a sua volta attuativo della facoltà di rinnovo prevista dal contratto originario. La Sezione deve pertanto verificare, in via pregiudiziale, la propria competenza a esercitare il controllo sul provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto. L’atto aggiuntivo, pur stipulato con l’amministratore giudiziario, interviene con efficacia modificativa su un precedente contratto, quello contrassegnato dal CIG del rinnovo, stipulato con l’impresa aggiudicataria. Lo esprime l’art. 1 dell’atto aggiuntivo, che richiama le clausole di ius variandi contenute nel secondo contratto e richiama l’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il secondo contratto non è mai pervenuto all’esame della Sezione regionale, se non come allegato alla documentazione trasmessa con il decreto prefettizio. Non è quindi possibile valutare consapevolmente le variazioni contrattuali rispetto al capitolato originario al quale rinvia l’art. 13 del secondo contratto.

Il contratto di rinnovo, a sua volta, costituisce attuazione della facoltà prevista dall’art. 14 del contratto originario. Emerge così la stretta consequenzialità tra il contratto presentato al controllo e il contratto originario, che risulta essere stato vistato da altra Sezione della Corte, quella centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato.

La Sezione richiama la giurisprudenza secondo cui sono assoggettati al controllo preventivo anche gli atti che comportino esercizio dello ius variandi su elementi essenziali del contratto originario già sottoposto a controllo, citando tra l’altro SCCLEG/2/2017/PREV e SCCLEG/5/2022/PREV. Un diverso orientamento consentirebbe all’amministrazione di modificare l’atto sottoposto a controllo senza verifica della Corte.

Quanto all’organo competente, il Collegio applica il criterio che attribuisce il controllo a un unico ufficio, coincidente con quello al quale è stato sottoposto all’esame l’atto che costituisce il primo della complessa fattispecie. Non avendo la Sezione regionale svolto il controllo né sul contratto originario né sul rinnovo, non è integrato il presupposto per l’esame dell’ulteriore accordo modificativo. Il decreto viene pertanto dichiarato non luogo a provvedere e restituito all’amministrazione per l’inoltro all’Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’Interno e sul Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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