Cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 105 del 05.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, attivato dalla Procura regionale ai sensi dell’art. 141, comma 4, cod. giust. cont., ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza all’esito dell’udienza camerale, secondo il modello dell’art. 144 cod. giust. cont.. Il deposito dei conti giudiziali nel termine perentorio assegnato con decreto monocratico e la loro trasmissione alla Sezione giurisdizionale integrano il soddisfacimento della pretesa. Ne consegue che la richiesta di fissazione del termine e di applicazione della sanzione pecuniaria per grave e ingiustificato inadempimento perde i suoi presupposti. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con rimessione degli atti al magistrato relatore per il concreto esame del conto.
Il Fatto
La Procura regionale ha adito il giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione giurisdizionale chiedendo l’assegnazione, con decreto, di un termine perentorio alla banca tesoriera di un Comune per il deposito dei conti giudiziali relativi alle annualità 2014, 2015 e 2016. La medesima istanza mirava ad applicare, in caso di inadempimento, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del codice di giustizia contabile.
Con decreto n. 11/2023 il giudice ha fissato il termine di sessanta giorni per il deposito dei conti e quello successivo di trenta giorni per la trasmissione degli stessi alla Sezione. L’amministrazione comunale ha trasmesso i conti entro il termine assegnato. Con decreto del 30.1.2024 è stata quindi fissata la camera di consiglio per la discussione del giudizio, con partecipazione della Procura regionale.
La Motivazione della Corte
All’udienza camerale la Procura regionale ha dato conto della regolare trasmissione della documentazione contabile e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. La richiesta investe il giudice della sola verifica dell’esaurimento della pretesa originaria, non di un riesame nel merito dei conti.
Il giudice muove dalla qualificazione del giudizio per resa del conto. Richiamando il recente orientamento della giurisprudenza contabile — Corte dei conti, Sez. Marche, n. 198/2020 — il provvedimento afferma che tale giudizio, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale. La natura è desunta dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che ne determinano la definizione mediante una vera e propria sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. cont.
Da questa premessa deriva la conseguenza processuale: il giudizio non si chiude con un provvedimento di natura amministrativa o con un semplice decreto di archiviazione, ma con una sentenza dichiarativa dell’esito. Il deposito dei conti nel termine perentorio assegnato esaurisce la funzione del giudizio stesso e ne impedisce la prosecuzione verso l’accertamento dell’inadempimento.
La Corte dichiara pertanto estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con nulla per le spese, e rimette gli atti al magistrato relatore per il concreto esame del conto. La definizione lascia impregiudicato il successivo giudizio di conto, nel quale si verificherà la regolarità della gestione del denaro pubblico da parte dell’agente contabile.
Nota della Redazione
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