Responsabilità contabile e condotte materiali colpose nella cornice emergenziale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 18 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, l’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020, limita la responsabilità ai soli casi in cui la produzione del danno sia dolosamente voluta, con esclusione delle condotte gravemente colpose, e tale limitazione non soffre distinzione tra attività provvedimentale e attività materiale. La deroga legislativa, di carattere eccezionale e temporaneo, non è irragionevole, perché l’attività della pubblica amministrazione è sempre funzionalizzata alla cura di interessi pubblici, anche quando si estrinseca in comportamenti materiali. Ne consegue che il giudice contabile non può espungere dal perimetro applicativo della norma le condotte materiali non amministrative, né dubitare della legittimità costituzionale della disposizione dopo la pronuncia del Giudice delle leggi che ne ha riconosciuto la conformità alla Carta. Il dolo eventuale non si desume dalla mera violazione di una norma del codice della strada, ma richiede la consapevole accettazione del rischio di verificazione dell’evento.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un’assistente di Polizia di Stato chiedendo la condanna al pagamento di euro 7.640,36, oltre rivalutazione e interessi, per il danno erariale subito dall’amministrazione di appartenenza in conseguenza di un sinistro stradale che aveva danneggiato un’autovettura di servizio. L’agente, alla guida del mezzo, attraversava un incrocio con la luce semaforica rossa, con i segnali luminosi attivi e quello acustico spento, mentre si recava a effettuare un sopralluogo; dallo scontro con un veicolo privato derivavano lesioni alle persone coinvolte.
La Sezione territoriale, con la sentenza n. 122 del 2025, respingeva la domanda, escludendo sia il dolo eventuale sia la colpa grave e ritenendo la condotta riconducibile all’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020. La Procura ha proposto appello, contestando la ricostruzione del sinistro e l’elemento soggettivo e chiedendo, in via subordinata, una interpretazione conforme o la rimessione della questione alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello dichiara anzitutto inammissibile la documentazione nuova prodotta dalla Procura, diretta a contestare la ricostruzione della dinamica del sinistro, per violazione dell’articolo 194 del codice di giustizia contabile. La dinamica era oggetto di contrasto sin dall’origine del giudizio e il giudice di primo grado, peritus peritorum, aveva tratto il proprio convincimento dagli atti del fascicolo; non ricorre dunque alcun impedimento alla produzione non imputabile alla parte.
Nel merito, il motivo sull’elemento soggettivo non è fondato. La mera violazione dell’articolo 146 del codice della strada non basta a integrare il dolo eventuale. Depongono in senso contrario la velocità non elevata, l’assenza di lesioni personali gravi e la giustificazione dell’omessa attivazione del dispositivo acustico nell’ora tarda; decisivo è che il dolo eventuale postula la consapevole accettazione di un rischio di elevata probabilità di verificazione dell’evento, con atteggiamento di totale disprezzo delle regole, non riscontrabile nella fattispecie.
La condotta integra invece, per la Corte, un’ipotesi di colpa grave, poiché è stata violata senza plausibile ragione una norma che impone l’arresto con la luce rossa, non sussistendo le condizioni dell’articolo 177. L’agente, per le mansioni svolte, era pienamente consapevole delle regole stradali. Su questo punto la sentenza di primo grado è corretta nell’esito ma non nella qualificazione.
La condotta positiva di attraversamento dell’incrocio con semaforo rosso ricade però nella previsione dell’art. 21, comma 2, del d.l. n. 76 del 2020, che limita la responsabilità ai soli casi di danno dolosamente voluto, escluse le omissioni o inerzie. L’ampia formulazione della norma impone l’interpretazione letterale ex articolo 12, comma 1, del codice civile, senza escludere le fattispecie materiali.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Sezione la ritiene manifestamente infondata: la Corte costituzionale, sentenza n. 132 del 2024, ha già scrutinato la disposizione rispetto agli articoli 3, 28, 91, 97 e 103 della Costituzione, affermando che l’attività amministrativa è sempre funzionalizzata alla cura di interessi pubblici, anche nei comportamenti materiali, e che non è incongrua la scelta di combattere la burocrazia difensiva su larga scala. L’appello è rigettato, con conferma della sentenza impugnata e spese a carico dell’amministrazione di appartenenza.
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Nota della Redazione
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