Imposta di soggiorno e giurisdizione contabile sul gestore della struttura ricettiva (Corte dei Conti Sez. III App. n. 18 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di responsabile d’imposta attribuita al gestore della struttura ricettiva dall’art. 4, comma 1-ter, d.lgs. n. 23/2011, introdotto dall’art. 180, comma 3, d.l. n. 34/2020, non è incompatibile con la permanenza in capo al medesimo soggetto della qualifica di agente contabile e del rapporto di servizio con il Comune titolare del tributo. Le due qualifiche assolvono a funzioni diverse e si pongono in rapporto di complementarità, non di inconciliabilità. Ne deriva il permanere della giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della responsabilità amministrativo-contabile per l’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa e non versata. La giurisdizione si determina secondo il principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ., con riguardo alla legge e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio la società gestrice di una struttura alberghiera romana, in persona del curatore fallimentare, e il suo amministratore unico, chiedendo la condanna solidale al pagamento di una somma a favore del Comune a titolo di responsabilità amministrativo-contabile. Il danno erariale derivava dal mancato riversamento dell’imposta di soggiorno riscossa negli anni dal 2011 al 2018.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario, ritenendo che la normativa sopravvenuta avesse trasformato il gestore da ausiliario del Comune in debitore d’imposta, con conseguente natura tributaria del rapporto. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione principiando dal terzo motivo, in applicazione della regola della ragione più liquida. Richiama le Sezioni Unite civili n. 14028 del 21 maggio 2024 e n. 22963 del 9 agosto 2025, che hanno affermato la sussistenza della giurisdizione contabile quando, al momento della proposizione della domanda, non era ancora in vigore la norma di interpretazione autentica. Poiché l’atto di citazione risulta depositato il 21 aprile 2021 e notificato nel maggio 2021, epoca in cui era vigente il solo comma 1-ter, la giurisdizione contabile deve essere affermata in forza della perpetuatio iurisdictionis.
La Corte non si limita al profilo processuale. Aderendo alla propria giurisprudenza di appello, ritiene che i mutamenti normativi non abbiano inciso sul permanere della qualifica di agente contabile in capo al gestore. I regolamenti comunali gli affidano attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva, con maneggio di denaro pubblico e obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento. Si richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 19654 del 2018 e la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 22/2016/QM.
Il Collegio sottolinea che le qualifiche di responsabile d’imposta e di agente contabile svolgono funzioni diverse. La prima impone di intervenire come coobbligato solidale dipendente in caso di inadempimento del soggetto passivo; la seconda impone di riversare quanto riscosso, costituendo autonomo titolo di responsabilità. La riforma ha aggiunto l’onere dichiarativo ma ha ribadito gli obblighi di riscossione e riversamento, lasciando integro il rapporto di servizio.
Quanto alla giurisdizione tributaria, resta ferma la sua indiscussa sussistenza qualora il gestore o il contribuente ricorrano avverso i provvedimenti tributari. Il Collegio ammette la possibile concorrenza tra giurisdizione contabile e tributaria, ferma restando la necessità di evitare indebiti arricchimenti per le casse comunali in sede esecutiva. La sentenza impugnata è quindi riformata, con declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti e rinvio al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito.
Nota della Redazione
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