Responsabilità erariale del concessionario di servizio pubblico e solidarietà per arricchimento (Corte dei Conti Sez. II App. n. 242 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del concessionario di un pubblico servizio e delle persone fisiche legate da rapporto organico alla società affidataria, poiché il soggetto investito di funzioni obiettivamente pubbliche opera come organo indiretto dell’Amministrazione, a prescindere dalla natura giuridica dell’atto di investitura. La coesistenza dell’azione risarcitoria civile proposta dall’ente e dell’azione erariale del pubblico ministero contabile non integra un bis in idem, salva la sola impossibilità di ottenere un ristoro superiore al danno effettivo. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater e 1-quinquies, legge n. 20/1994, la solidarietà passiva è un’eccezione alla regola della parziarietà e non si presume: il giudice deve accertare in concreto, con elementi probatori, il dolo o l’illecito arricchimento del singolo concorrente.
Il Fatto
Il comune di Brindisi aveva affidato a una società, con contratto del 2012, il pubblico servizio di gestione del sistema impiantistico dei rifiuti solidi urbani e della discarica di servizio/soccorso. Secondo la prospettazione attorea, la cattiva gestione dell’impianto aveva provocato l’inquinamento della falda acquifera sottostante, con superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione.
Dopo le diffide delle amministrazioni provinciali e regionali e il sequestro preventivo dell’area, l’ente locale aveva risolto il contratto e realizzato a proprie spese gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, per un importo superiore a un milione di euro. La Procura contabile aveva citato in giudizio la società, il suo amministratore unico e il responsabile tecnico. La Sezione territoriale, in parziale accoglimento, aveva condannato in solido società e amministratore. Entrambi hanno proposto appello, principale e incidentale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce i gravami e affronta in via prioritaria la questione di giurisdizione. La censura è infondata: il concessionario di un pubblico servizio assume il ruolo di organo indiretto dell’Amministrazione, con la conseguenza che il danno arrecato alle finanze dell’ente appartiene alla competenza del giudice contabile. Il Collegio richiama il granitico orientamento delle Sezioni Unite di cassazione, ivi compresa la pronuncia che ha ritenuto sussistente il rapporto di servizio per la società incaricata della gestione integrata dei rifiuti, estendendo la giurisdizione alle persone fisiche legate alla medesima da rapporto organico.
Quanto all’eccezione di inammissibilità per l’azione civile già intrapresa dall’ente, la Corte ribadisce il principio del c.d. doppio binario. L’azione erariale è espressione di una funzione neutrale del pubblico ministero contabile, distinta dall’azione risarcitoria dell’amministrazione: la preclusione opera solo quando il credito sia stato integralmente soddisfatto in altra sede. Nella specie, l’ente non era stato ancora risarcito, cosicché la domanda è proponibile. Il Collegio esclude altresì la sospensione ex art. 106 c.g.c., non ravvisandosi alcun vincolo di pregiudizialità, e l’incompetenza funzionale invocata in ragione del fallimento, poiché il credito erariale va assimilato ai crediti condizionati da ammettere con riserva.
Superate le eccezioni preliminari, la Corte conferma la responsabilità nel merito. L’autorizzazione integrata ambientale rilasciata nel 2008 e la successiva autorizzazione del 2012, con cui la Regione ha integrato l’AIA facendo salve le prescrizioni originarie, attestano che la discarica era stata ritenuta idonea e interrompono ogni continuità con vizi costruttivi o gestionali anteriori. Il riferimento contenuto nel disciplinare di gara alle opere di messa in sicurezza non eseguite e il verbale di consegna sottoscritto senza riserve confermano che il gestore era pienamente edotto degli obblighi assunti. Non rileva che la gestione fosse limitata al solo lotto IV, poiché il contratto e l’autorizzazione riguardano la discarica nella sua interezza.
Il motivo relativo alla prescrizione è rigettato: secondo il consolidato orientamento delle Sezioni riunite, il fatto dannoso è costituito dal binomio condotta-evento e si perfeziona con il pagamento, che ne determina certezza e attualità. Nella specie, il termine decorre dal primo mandato di pagamento del gennaio 2018, mentre l’invito a dedurre è stato notificato nel 2012, con azione tempestiva.
È invece fondata la censura sull’illecito arricchimento. La solidarietà non può desumersi per via presuntiva dalla sola qualità di socio di maggioranza: ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, legge n. 20/1994, essa richiede un accertamento probatorio concreto, che il primo giudice ha omesso. La sentenza è pertanto riformata sul vincolo solidale e il danno ripartito secondo le quote individuali contestate.
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Nota della Redazione
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